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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.102
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00102
Lugano 18 dicembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 settembre 1997 presentato da
Rappr. dal __________
Contro
la sentenza 16 settembre 1997 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 17 giugno 1997 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’974.75 oltre accessori, pretesa
ridotta a fr. 958.70 e respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Ripresentatasi regolarmente sul posto di lavoro il 6 giugno 1997 siccome intenzionata a svolgere le proprie mansioni sino al termine del contratto (fine luglio 1997), la datrice di lavoro le ha impedito la ripresa dell’attività lavorativa considerando sciolto il rapporto di lavoro come da disdetta.
Con istanza 17 giugno 1997 __________ ha quindi convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento delle proprie pretese salariali per il periodo da giugno a fine luglio 1997, per un totale di fr. 4’974.75 oltre interessi, importo ridotto a fr. 958.70 (pari al salario dal 6 al 30 giugno 1997) tenuto conto delle indennità di disoccupazione e del guadagno intermedio nel frattempo percepiti.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la carenza di legittimazione del rappresentante dell’istante. Nel merito, oltre a contestare l’applicabilità del CCL, ha richiamato il doc. 6 dal quale risultava l’accordo delle parti di porre fine al contratto per il 5 giugno 1997. In ogni caso essa ha contestato l’ammontare della pretesa fatta valere dovendosi dedurre l’importo di fr. 2’435.50 percepito dall’istante oltre a quanto di sua spettanza. La convenuta ha inoltre opposto in compensazione un credito di pari importo corrispondente ai danni subiti a dipendenza del comportamento avuto dalla dipendente sul posto di lavoro, che le ha cagionato perdita di clientela e che di per sé avrebbe legittimato il licenziamento in tronco della lavoratrice di modo che le pretese di quest’ultima sarebbero abusive.
Con il querelato giudizio il primo giudice, respinta in quanto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante dell’istante e accertata l’applicabilità del CCL in quanto riconosciuta dalla stessa parte convenuta, ha respinto l’istanza avendo le parti sciolto di comune accordo il contratto per il 5 giugno 1997 così come risulterebbe dal doc. 6 sottoscritto da entrambe.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 341 CO; sostenendo che dalla sottoscrizione del foglio dei salari (doc. 6) non può essere dedotto il suo accordo a porre fine anticipatamente al contratto per il 5 giugno 1997.
Con osservazioni 13 ottobre 1997 -su cui si tornerà nel seguito- la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Secondo l’art. 341 cpv. 1 CO durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi sia una rinuncia esplicita che tacita (Rehbinder, op.cit., n. 4 ad art. 341 CO). In quest’ottica è pure vietata dall’art. 341 CO la rinuncia del lavoratore a prevalersi dei termini di disdetta previsti dal contratto se ciò comporta rinuncia a pretese salariali (JAR 1991, pag. 244 segg.).
In altre parole, dalla sottoscrizione da parte della lavoratrice del foglio stipendio prodotto sub. doc. 6 non può essere dedotto il suo accordo di porre fine al contratto con effetto al 5 giugno 1997; ciò a maggior ragione se ci si riferisce ai suoi scritti 7 maggio e 5 giugno 1997 (doc. C e G) nei quali ha chiaramente manifestato il proprio dissenso sul termine di disdetta proposto dalla datrice di lavoro, ritenendo la stessa valida unicamente per il 31 luglio 1997 come da CCL. Lo conferma il fatto che il 6 giugno 1997 l’istante si è regolarmente ripresentata sul posto di lavoro, ancorché la convenuta non le abbia permesso di riprendere l’attività lavorativa (doc. H).
Così stando le cose, di fronte all’intenzione esplicita della lavoratrice di attenersi al termine di disdetta previsto dall’art. 54 cpv. 3 CCL, dalla sola sottoscrizione del doc. 6 non può essere dedotto un diverso consenso, in particolare non quello alla rescissione del contratto di lavoro per il 5 giugno 1997, ostandovi una norma del diritto sostanziale.
Pur respingendo l’istanza, il primo giudice ha considerato applicabile al rapporto di lavoro in esame il CCL di categoria: a ragione, già perché la stessa datrice di lavoro (che in causa non ne riconosce la validità nel caso concreto) in un documento da lei redatto in epoca non sospetta -ossia pendente causa- ha dichiarato che “il rapporto di lavoro era soggetto a un contratto collettivo di lavoro”, indicando inoltre la Panvica come Cassa di compensazione AVS, ossia la Cassa pensione dei confettieri-pasticceri (doc. N). Pertanto, il diritto alla remunerazione della lavoratrice può essere calcolato in virtù dell’art. 54 cpv. 3 del CCL .
Per quanto attiene all’ammontare della pretesa salariale dell’istante, la stessa deve essere accolta nella misura di fr. 958.70 lordi come rivendicati (avendo la lavoratrice nel frattempo cercato un’altra occupazione nell’ottica della giurisprudenza richiamata dalla convenuta), avendo la convenuta medesima riconosciuto siccome corretto il conteggio del salario di spettanza dell’istante per il periodo controverso (cfr. punto 3.1 conclusioni convenuta), mentre non può essere accolta la domanda della convenuta secondo la quale dalle pretese dell’istante deve essere dedotto l’importo di fr. 2’435.50 versato in eccedenza, ritenuto che dalle prove documentali (doc. 6) detto importo risulta essere stato versato a titolo di gratifica, mentre la diversa tesi della convenuta non è stata provata.
L’art. 332 cpv. 2 CPC, tenuto conto del carattere straordinario del rimedio della cassazione, è garante del principio della doppia giurisdizione: esso prevede come norma generale, in caso d’accoglimento di un ricorso, il rinvio al primo giudice per nuovo giudizio, creando invece in via d’eccezione -verosimilmente in conformità con il principio dell’economia processuale- un effetto devolutivo alla Camera di cassazione civile in presenza di due presupposti cumulativi: che il ricorso venga accolto in virtù di uno dei motivi previsti dall’art. 327 lett. g CPC e che gli atti siano completi (cfr. Cocchi / Trezzini, CPC, art. 332 n. 4 e DTF 99 Ia 322 segg.).
Giacché il pretore non ha, nemmeno a titolo subordinato, esaminato l’eccezione di compensazione della convenuta, a dipendenza dell’accoglimento delle censure dell’istante in questa sede è tenuto ora a procedervi egli stesso. Questa Camera infatti non considera di potervi supplire, in particolare perché la resistente lamenta la mancata assunzione di prove a sostegno della sua eccezione, ciò che potrebbe configurare una lesione del diritto della parte di essere sentita, ossia un ipotetico difetto procedurale di portata rilevante, per altro contemplato anche quale motivo di cassazione dall’art. 327 lett. e CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
§. Di conseguenza la sentenza 16 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata.
L’incarto è ritornato al Pretore di Bellinzona perché proceda nel senso dei considerandi.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
__________ verserà alla ricorrente fr. 350.- a titolo di ripetibili per questa sede.
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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