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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.100
Data decisione, Autorità: 21.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00100
Lugano 21 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 presentato da
rappr. dal __________
contro
la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 luglio 1997 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25 luglio 1997 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’634.15, importo corrispondente all’imposta
comunale 1985 oltre interessi e accessori;
che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione (decisione su reclamo) 27 gennaio 1989 relativa all’imposta cantonale 1985-86 (doc. B) regolarmente passata in giudicato, copia delle bollette di imposta notificate alla convenuta e da questa mai contestate (doc. C-E) e il conteggio degli interessi allestito il 26 giugno 1997 (doc. F);
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’intervenuta prescrizione del credito fiscale, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 142 CO esaminando d’ufficio l’eccezione di prescrizione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che nel caso di specie, il pretore ha correttamente concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante;
che anziché pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione, non avendo l’escussa sollevato nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, tantomeno quella della prescrizione, il pretore ha respinto l’istanza;
che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato;
che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, come nel diritto privato anche nell’ambito delle obbligazioni di diritto pubblico -per principio- l’eccezione di prescrizione non può essere esaminata d’ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale (Rep 1977 pag. 213; CEF 27 maggio 1992 in re Comune di Ponte Tresa/A.), ciò si spiega per il fatto che trattandosi di prescrizione relativa -quindi soggetta a interruzione e sospensione (art. 231 cpv. 3 vLT)- non avendo la convenuta sollevato l’eccezione al contraddittorio, il giudice non può escludere un eventuale atto interruttivo da parte dell’ente pubblico (art. 158 cpv. 2 e 3 vLT);
che diverso potrebbe essere il caso trattandosi di prescrizione assoluta (art. 231 cpv. 3 vLT), ritenuto che in quell’ipotesi meglio si giustificherebbe una verifica d’ufficio: la questione può tuttavia restare qui irrisolta (Blumenstein/ Locher, System des Steuerrecht, 5.Auflage, 1995, pag. 284; Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 300; DTF 101 Ib 350);
che la sentenza impugnata, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, in particolare dell’art. 81 cpv. 1 LEF, deve essere annullata;
che accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia;
che gli interessi di mora e la tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta;
che la documentazione allegata all’istanza costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 128);
che al Comune procedente non vengono assegnate indennità di questa sede, non richieste,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I. Il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 del __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di
Lugano.
La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte
istante, deve essere posta a carico della convenuta con
l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 50.-.
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dal ricorrente, vanno poste a carico di __________.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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