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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.98
Data decisione, Autorità: 02.12.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00098
Lugano 2 dicembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 18 settembre 1997 presentato da
contro
la sentenza 2 settembre 1997 del Giudice di pace del Circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 luglio 1997 da
rappr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 luglio 1997 lo , per il tramite dell', ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificagli per l’incasso di fr. 320.- corrispondenti alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 23 agosto 1991 della Sezione della circolazione, passato in giudicato;
che all’udienza di contraddittorio l’escusso, regolarmente rappresentato dal fratello, si è opposto all’istanza dichiarando di voler mantenere l’opposizione al PE;
che con il querelato giudizio il giudice di pace del Circolo di Giubiasco , accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 18 settembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che con osservazioni 27 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 settembre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad esporre delle generiche doglianze sull’operato del giudice di pace;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che in ogni caso per quanto attiene all’assenza dell’istante al contraddittorio, va rilevato che alle parti è riservato il diritto di comparsa all’udienza mentre non viene imposto loro un obbligo in tal senso;
che a titolo abbondanziale va rilevato che di fronte a una domanda di rigetto definitivo dell’opposizione basata su un valido titolo esecutivo -quale il decreto di multa prodotto dall’istante- il convenuto può opporsi alla domanda solo se prova mediante documenti che il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il debito è prescritto (art. 81 cpv. 1 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento: LEF), eccezioni che il convenuto non sostiene neppure di aver proposto;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 18 settembre 1997 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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