AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.97
Data decisione, Autorità: 03.10.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00097
Lugano 3 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 18 settembre 1997 presentato da
contro
la sentenza 20 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa civile inappellabile promossa con istanza 23 luglio 1995 da
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 960.- nonché il rigetto dell’opposizione interposta da quest’ultimo al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 900.- oltre accessori,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 luglio 1995 __________, titolare dell’omonima falegnameria a __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 960.- a saldo della fattura emessa il 26 aprile 1994 per la fornitura e posa di tre mobiletti;
che a seguito dell’annullamento di una precedente sentenza 2 gennaio 1996, il Giudice di pace del Circolo di Taverne, previa riconvocazione delle parti al dibattimento finale nell’ambito del quale il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestandone l’ammontare nonchè la qualità dell’opera fornita, ha accolto la pretesa dell’istante limitatamente a fr. 900.-;
che con atto ricorsuale 18 settembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di 20 giorni;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia 466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);
che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di prendere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);
che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, regolarmente notificata mediante invio raccomandato n. __________, è giunta all’Ufficio postale di __________ il 21 maggio 1997 dove è rimasta in giacenza sino al 30 maggio 1997 per poi essere rinviata al mittente;
che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione
(data del timbro postale 19 settembre 1997) il termine ricorsuale di 20 giorni, pur considerando il termine di giacenza di 7 giorni, era ampiamente scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività, il gravame sarebbe comunque nullo in quanto non conforme alle esigenze di contenuto di cui all’art. 329 cpv. 2 CPC: esso non indica infatti le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso 18 settembre 1997 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-,
sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster