AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.95
Data decisione, Autorità: 11.12.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00095
Lugano 11 dicembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 settembre 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 6 agosto 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 giugno 1996 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’400.- oltre interessi del 5% dal 24
dicembre 1995, pretesa ridotta a fr. 2’350.- oltre interessi e così accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Stante il diniego di pagamento della ____________________ l’ha convenuta in giudizio con istanza 27 giugno 1996.
La convenuta, che ha denunciato la lite anche al conduttore della tombola __________, si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo che la vincita era condizionata al raggiungimento della quintina con l’estrazione del decimo numero e non entro la decima estrazione.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno della tesi della convenuta, secondo la quale ella avrebbe indicato prima dell’inizio del gioco le regole precise alle quali doveva sottostare la vincita della quintina controversa, ha accolto l’istanza per fr. 2’350.- oltre interessi, importo rivendicato dall’istante a seguito della riduzione della sua pretesa a dipendenza dell’avvenuto pagamento di fr. 50.-.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 settembre 1997, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto provata la pretesa di parte istante nonostante questa non abbia dimostrato il benfondato della sue tesi secondo la quale per la vincita controversa era sufficiente completare la quintina entro la decima estrazione e non piuttosto con la decima estrazione come confermato da numerosi partecipanti alla tombola (doc. C).
Con osservazioni 22 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Ora, poichè il precedente pubblico annuncio sulla stampa non fornisce nessuna indicazione a questo proposito, in particolare non menziona nessuna regola del gioco, spettava ai convenuti che si prevalgono di tali regole per opporsi al pagamento della vincita di provarne l’esistenza. In particolare spettava a quest’ultimi dimostrare di aver indicato ai partecipanti alla tombola che la quintina di fr. 2’400.- doveva essere raggiunta con l’estrazione del decimo numero, ciò a maggior ragione se -come sembra essere il caso- si trattava di una regola diversa da quelle usualmente applicate nel gioco della tombola.
A conforto della loro tesi i convenuti non sono riusciti a portare nulla, in particolare nessuna delle persone che ha sottoscritto la dichiarazione allegata al doc. C ne ha confermato il contenuto davanti al giudice, ossia che le regole del gioco nel senso voluto dai convenuti sarebbero state comunicate ai partecipanti prima dell’inizio della tombola. Questa tesi è invece stata chiaramente smentita dalla teste __________ che ha negato di avere ricevuto questa informazione da parte degli organizzatori della tombola.
Alla luce di queste risultanze, mancando qualsiasi prova sul benfondato della tesi dei convenuti, la conclusione del pretore non può certo essere considerata arbitraria.
Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza, totale dei convenuti (art 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 22 settembre 1997 della __________ e di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo, in solido, di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili per questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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