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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.94
Data decisione, Autorità: 11.12.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00094
Lugano 11 dicembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 settembre 1997 presentato da
rappr. dall’__________
contro
la sentenza 8 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 13 maggio 1997 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’364.15 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’972.45 oltre interessi del 5% dal 1°
febbraio 1997,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con scritto 9 gennaio 1997 (doc. D) i sindacati interessati e quindi anche l’__________ -presso la quale è __________ - hanno assegnato alla ditta __________ un termine scadente il 17 gennaio 1997 per onorare le pretese salariali dei dipendenti maturate sino al 31 dicembre 1996, ritenuto che il mancato ossequio di questo termine avrebbe legittimato il dipendente a porre fine con effetto immediato al contratto sulla base dell’art. 337a CO.
Non avendo la ditta __________ saldato le pretese salariali del dipendente e neppure offerto garanzie entro il termine assegnatole, __________ ha cessato la propria attività lavorativa a partire dal 20 gennaio 1997.
La convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria limita-tamente a fr. 2’267.45, pari al salario di sua spettanza sino al 20 gennaio 1997, mentre per il periodo dal 20 gennaio 1997 (giorno in cui il dipendente ha cessato l’attività lavorativa) al 31 gennaio 1997 (data di scadenza del contratto), essa ha compensato le pretese di quest’ultimo con i giorni di vacanza e le ore straordinarie di sua spettanza.
In sede di conclusioni l’istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 5’473.40 oltre accessori.
Con il querelato giudizio il pretore, ritenuta ingiustificata la rescissione immediata del contratto da parte del lavoratore per il 20 gennaio 1997, in assenza dei presupposti dell’art. 337a CO e quelli dell’art. 337 CO ben potendosi pretendere dal dipendente la continuazione del rapporto di lavoro sino alla sua scadenza, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 2’972.45, corrispondenti al saldo delle pretese salariali di spettanza del lavoratore sino al 20 gennaio 1997, mentre per il successivo periodo ha ritenuto giustificata la compensazione operata dalla datrice di lavoro con i giorni di vacanza e le ore straordinarie di spettanza dell’istante.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dell’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver escluso che fossero dati nel caso concreto i presupposti d’applicazione dell’art. 337a CO.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
L’art. 337a CO dà al lavoratore il diritto di disdire il contratto se il datore di lavoro risulta insolvente e se per le sue pretese derivanti dal contratto non vengono fornite sufficienti garanzie. Il concetto di insolvenza presuppone che il datore di lavoro non sia manifestamente più in grado di far fronte ai pagamenti che gli incombono, ciò che è il caso in particolare se risultano nei suoi confronti pignoramenti a vuoto, domande di fallimento o di moratoria concordataria, importanti arretrati nei pagamenti
e ritardi negli stessi. Non vi è per contro insolvenza in caso di passeggeri problemi di liquidità con sporadici ritardi nei pagamenti (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2 Auflage, 1996, n. 1 ad art. 337a CO).
Nella concreta fattispecie, a prescindere dal fatto di sapere se la chiusura della ditta __________ possa essere interpretata quale indizio dello stato di insolvenza di quest’ultima -questione alla quale non può in ogni caso essere data risposta affermativa sulla base delle sole risultanze istruttorie dalle quali è semplicemente emerso un ritardo della convenuta nel pagamento dei salari per i mesi di novembre e dicembre 1996 e della tredicesima (doc. C e D)- come correttamente concluso dal primo giudice il lavoratore non può prevalersi dell’art. 337a CO.
Scopo di questo disposto è infatti quello di tutelare il lavoratore che rischia di non vedersi pagare le future prestazioni salariali e non quello di proteggerlo in caso di mancato pagamento di pretese salariali scadute (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. Auflage, 1992, n. 3 ad art. 337a CO; Brühwiler, op.cit. n. 2a ad art. 337a CO). Si tratta in sostanza di impedire che il lavoratore continui a prestare la propria opera quando non dispone di sufficienti garanzie circa il pagamento della stessa. Nel caso di specie, se è vero che l’intimazione del termine per fornire delle garanzie è avvenuta il 9 dicembre 1996 (doc. D), quando il lavoratore non era ancora sicuro di percepire il salario per quel mese e la relativa tredicesima, è altrettanto vero che l’istante, oltre al semplice ritardo nel pagamento del salario del mese precedente, non ha indicato nessun elemento che potesse far dubitare del pagamento delle sue future spettanze salariali.
Non essendo dati i presupposti di applicazione dell’art. 337a CO, la rescissione unilaterale del contratto da parte dell’istante non può quindi essere condivisa.
La decisione dell’istante non può neppure trovare giustificazione nell’art. 337 CO non potendo il solo ritardo nel pagamento di due mensilità essere equiparato a una causa grave tale da legittimare la rescissione con effetto immediato del contratto, ciò a maggior ragione se si considera che al lavoratore mancavano pochi giorni per giungere alla scadenza del rapporto di lavoro di modo che ben ci si poteva attendere che avesse a prestare la propria opera sino al 31 gennaio 1997.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare non quello dell’errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.
Alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 17 settembre 1997 di __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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