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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.92
Data decisione, Autorità: 29.12.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00092
Lugano 29 dicembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (quest’ultimo in sostituzione di Giani escluso)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 settembre 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 14 luglio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 15 gennaio 1996
nei confronti di
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’950.- oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di
Mendrisio, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 2’049.40 oltre
interessi del 5% dal 31 luglio 1995,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione del mandato da parte dell’avv. __________, al quale rimprovera in particolare di aver perseverato nella causa anche quando essa non presentava più possibilità di esito favorevole, ciò che doveva essere chiaro in particolare dalle considerazioni esposte nella sentenza cautelare 2 dicembre 1993.
Con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuti i criteri di calcolo stabiliti dal Consiglio di moderazione (che con sentenza 29 agosto 1996 aveva tassata la nota dell’avv. __________ in complessivi fr. 7’555.20), ha riconosciuto all’istante l’importo di fr. 2’049.40 oltre accessori pari all’onorario di sua spettanza dal 16 novembre 1993 (data di assunzione del mandato) al 31 gennaio 1994 (giorno in cui l’istante avrebbe dovuto avere l’ultimo colloquio con il cliente), ritenendo sino a tale data corretto lo svolgimento del mandato da parte del legale. Per quanto da questo messo in opera successivamente, il primo giudice rimprovera all’istante una negligente conduzione del mandato, in particolare per non aver illustrato al cliente le conseguenze svantaggiose della continuazione della causa il cui esito sfavorevole doveva apparire chiaramente al legale dal momento in cui ha ricevuto la sentenza provvisionale 2 dicembre 1993.
Con il presente tempestivo gravame l’avv. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto materiale, in particolare per aver ritenuto che egli abbia condotto in modo negligente il mandato nonostante abbia sempre agito secondo le istruzioni del mandante.
Con osservazioni 8 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone innanzitutto la nullità dal punto di vista formale.
La parte resistente rileva il problema della ricevibilità del ricorso presentato dall’avv. __________. Orbene, per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorano con sufficiente evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, ossia un motivo implicito di cassazione (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 329). Nel caso concreto non va confusa l’effettiva presenza di motivi per cassare la sentenza impugnata, da quelli indicati addirittura esplicitamente dal ricorrente: egli infatti fonda il suo gravame sull’errata applicazione del diritto sostanziale: l’art. 145 CC, per quanto riguarda l’incidenza della decisione provvisionale sull’esito della causa di merito, e gli art. 398 e 402 CO per quanto riguarda il giudizio sull’esecuzione del mandato. Già questo basta per dichiarare formalmente ricevibile il ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
La conclusione del primo giudice, che dopo aver debitamente ed esaustivamente illustrato i principi dottrinali e giurisprudenziali che regolano la responsabilità del mandatario -in specie quella dell’avvocato- ha riconosciuto solo parzialmente corretta l’esecuzione del mandato, non è arbitraria.
Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele.
Trattandosi dell’attività dell’avvocato, questo obbligo di diligenza si concretizza nell’ossequio da parte del legale di determinati doveri di patrocinio, tra i quali quello di procedere a un’analisi giuridica corretta del caso in modo da non dover intraprendere o continuare un processo che non presenta possibilità di esito favorevole. L’avvocato deve infatti consigliare il cliente, informarlo sulle probabilità di successo rispettivamente sui rischi di insuccesso della causa (Fellmann, in Comm. di Berna, 1992, n. 412 ad art. 398 CO) e dissuaderlo dall’intraprendere iniziative che potrebbero rivelarsi svantaggiose (Fellmann, op.cit., n. 407 ad art. 398 CO).
La violazione da parte dell’avvocato dei suoi doveri di diligenza costituisce inadempimento del contratto di mandato (Wessner, La responsabilité professionelle de l’avocat au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986, pag. 17 e 18; DTF 117 II 567 consid. 2a), che comporta la perdita del diritto all’onorario (Wessner, op.cit., pag. 25)
Nella concreta fattispecie, di fronte alle tempestive e puntuali contestazioni del convenuto in merito alla conduzione del mandato ad opera dell’istante, spettava a quest’ultimo provare di aver correttamente e diligentemente svolto il medesimo, in particolare di aver debitamente informato il cliente sui rischi connessi con la continuazione della la causa.
Va al proposito precisato che l’istante non ha redatto nessun allegato scritto sul merito della vertenza poiché quegli incombenti erano già stati compiuti dal suo predecessore; egli ha partecipato all’udienza del 1°dicembre 1993, ossia al dibattimento finale precedente la decisione provvisionale, ha ricevuto quella sentenza (che non ha ritenuto d’impugnare), ha partecipato all’udienza del 25 gennaio 1995 che è servita da udienza preliminare e al contempo da dibattimento finale nella causa di merito e ha ricevuto la sentenza 8 maggio 1995 del Pretore __________ (doc. C), rimasta anch’essa inimpugnata.
I rimproveri mossi in concreto all’avvocato e fatti propri dal segretario assessore sono diversi: con la sentenza di reiezione della provvisionale egli ha preso atto che il giudice aveva accertato una sostanza del suo cliente per fr. 445’000.- di cui ignorava l’esistenza; inoltre, era venuto a cadere il motivo principale per cui era stata postulata la riduzione del contributo alimentare alla prima moglie, ossia che la seconda consorte dell’attore era impedita all’esercizio di una professione dal suo stato di gravidanza, condizione venuta a mancare per un aborto spontaneo. Ciò nonostante e pur rendendosi conto oggettivamente della situazione, l’avvocato -così ha sostenuto il primo giudice- non si è adoperato come avrebbe dovuto per tentare una soluzione transattiva, rispettivamente per seriamente indurre il cliente al ritiro della causa di merito, ormai priva di ogni possibilità di esito favorevole: prova ne sarebbe la mancata introduzione di una replica, né di conclusioni di causa diverse da quelle già proposte nell’ambito provvisionale.
Questa valutazione del giudizio impugnato, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, corrisponde alle risultanze della causa: in particolare gli scritti inviati al cliente (doc. A e B) -ricevuti o meno che siano- non dimostrano determinazione da parte dell’avvocato nel mettere il cliente, in modo chiaro, di fronte a una situazione processuale che appariva ampiamente compromessa. Né egli si è preoccupato (e ciò semplicemente a comprova del modo in cui ha condotto il mandato) dell’aspetto finanziario della continuazione della causa: basti pensare che il 30 giugno 1994, quando ormai i termini della contestazione erano quelli descritti, egli ha introdotto una domanda d’assistenza giudiziaria, corredata da un certificato municipale che non attestava l’indigenza del cliente (doc. D).
In altre parole, le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso hanno permesso al segretario assessore di concludere che nel caso concreto l’istante non ha saputo dimostrare che ogni legale con conoscenze e capacità professionali conformi alla media avrebbe agito in modo analogo trovandosi nella sua stessa situazione (principi enunciati in DTF 117 II 566 consid. 2a); la portata del dovere di diligenza dell’avvocato nello svolgimento di un mandato professionale dipende infatti anche dalle circostanze del caso e dal grado difficoltà della pratica (I CCA 10.3.1997 in re W. c/ D. e M.)
Non può pertanto essere accolta la tesi ricorsuale secondo cui il segretario assessore avrebbe applicato in modo manifestamente errato le norma sostanziali sul mandato; ma nemmeno l’art. 145 CC (la cui pretesa lesione non è descritta dal ricorrente), visto comunque come l’istante sapesse di non disporre di elementi di fatto che potessero comportare un giudizio di merito diverso da ciò che aveva caratterizzato la provvisionale, per di più in un contesto -per quanto risulta- di ben relativa complessità.
Il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere respinto. Il giudizio sulle spese e le ripetibili segue tale soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 10 settembre 1997 dell’avv. __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili per questa sede.
– __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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