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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.67
Data decisione, Autorità: 14.07.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00067
Lugano 14 luglio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 13 giugno 1997 presentato da
contro
la sentenza 3 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 aprile 1997 da
rapp. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 3 giugno 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l’importo di 2’012.80 rivendicato da __________ a a titolo di liquidazione delle proprie pretese salariali nei confronti di __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da quest’ultima al PE sopra menzionato;
che con scritto 13 giugno 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nella concreta fattispecie lo scritto 13 giugno 1997 di __________ rappresenta una semplice dichiarazione di ricorso, ma non indica i motivi di impugnativa della sentenza di primo grado;
che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti atti a giustificare l’annullamento del giudizio impugnato;
che pertanto il ricorso, che non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione,
deve essere respinto poichè nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC,
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il “ricorso” 13 giugno 1997 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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