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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.64
Data decisione, Autorità: 30.10.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00064
Lugano 30 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 giugno 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 14 maggio 1997 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 6 luglio 1995 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 4’446.- oltre accessori nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di
Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzitutto la legittimazione attiva degli istanti, eccezion fatta per __________ il solo che ha sottoscritto il contratto di noleggio. Nel merito contesta la pretesa avversaria non avendo l’istante sottoscritto una specifica assicurazione per il trasporto merci e non avendo neppure comprovato il danno fatto valere in giudizio.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata preliminar-mente la carenza di legittimazione degli istanti __________, __________, __________, __________ e __________ in quanto non parti al contratto di noleggio sottoscritto con la convenuta, ha concluso alla reiezione dell’istanza non avendo l’istante __________ comprovato il danno e il nesso di causalità tra il medesimo e la rottura del portascì istallato dalla ditta convenuta.
Con il presente tempestivo gravame __________, __________, __________, __________, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. I ricorrenti rimproverano innanzi tutto al pretore di aver erroneamente negato la legittimazione attiva di alcuni di essi; nel merito lamentano il mancato accertamento circa la prova del danno nonostante questa emergesse con ogni evidenza dalle risultanze istruttorie. Essi rimproverano inoltre al primo giudice di aver loro negato la possibilità di assumere il teste __________, la cui deposizione era atta a dimostrare il nesso di causalità tra il difetto accertato sul furgone della convenuta e il danno patito.
Con osservazioni 4 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Il danno consiste nella diminuzione del patrimonio che può concretizzarsi in una diminuzione degli attivi, un aumento dei passivi o in un mancato guadagno (Honsell, Schweizerisches Haftpflichrecht, 2. Auflage, 1996, n. 27, pag. 5).
Trattandosi di un danno materiale, questo si concretizza con la rottura, la distruzione o la perdita della cosa, ciò che in termini economici equivale al corrispettivo necessario per la riparazione o la sostituzione dell’oggetto (Wiegand, op.cit., n. 38 ad art. 97 CO; Schnyder, op.cit., 12 ad art. 41 CO).
Nel caso di specie, come correttamente concluso dal primo giudice manca la prova del danno, in particolare manca qualsiasi indicazione circa l’effettiva e totale distruzione degli sci che gli istanti avrebbero caricato sul portascì del furgone della convenuta.
I ricorrenti pretendono l’inutilità di questa prova poiché la convenuta non avrebbe sollevato una precisa e puntuale contestazione a questo proposito già in sede di contraddittorio (art. 184 cpv. 2 CPC).
La censura come tale non è sprovvista di fondamento.
Infatti, dalla lettura del verbale di contraddittorio non risulta che la convenuta abbia contestato l’esistenza del danno, avendo la stessa ammesso la presenza degli sci degli istanti sul portascì e il loro danneggiamento a seguito della caduta sul campo stradale; essa ha invece contestato l’esistenza del nesso causale adeguato tra il danno e il preteso difetto al portascì.
Poichè la prova del nesso causale -esclusa dal primo giudice- è un presupposto dell’azione di risarcimento, l’assenza della stessa comporta la reiezione dell’azione.
A proposito dell’origine dell’incidente, in sede di contraddittorio gli istanti hanno addebitato il medesimo alla “rottura di un gancio di fissaggio” (cfr. verbale), circostanza confermata sia dalla teste __________ alla quale il furgoncino è stato riconsegnato con l’indicazione da parte dell’istante __________ “di aver provveduto a saldare un attacco del portascì che si trovava sul tetto dell’automezzo”, sia dall’amministratore unico della convenuta secondo il quale “il portascì presentava una saldatura corrispondente al gancio in alto. In altri termini c’era una riparazione al gancio in alto.” (cfr. IF __________).
Posto quindi come il portascì controverso abbia subito un cedimento all’altezza di un gancio della parte superiore (esclusa in quanto non comprovata ogni ulteriore ipotesi in merito alla rottura di più ganci), il perito giudiziario ha negato che a dipendenza di questo difetto gli sci degli istanti abbiano potuto cadere a terra (cfr. perizia giudiziaria e verbale di delucidazione della perizia).
Alla luce di queste risultanze, non può che essere condiviso l’assunto pretorile secondo il quale gli istanti non hanno provato il nesso causale adeguato tra il preteso danno e la rottura del portascì.
Il diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid. b).
Nella concreta fattispecie, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, la mancata assunzione del teste __________ -persona che ha eseguito la riparazione del portascì controverso e che ha allestito la fattura doc. C- non configura una violazione del loro diritto di essere sentiti.
Trattandosi di una procedura inappellabile, le parti devono indicare tutti i mezzi di prova di cui intendono valersi al più tardi al momento della discussione dell’istanza (art. 294 cpv. 2 CPC). L’assunzione suppletoria di prove è possibile unicamente per quelle la cui esistenza o concludenza risulti successivamente (art. 192 cpv. 1 CPC).
In concreto, poichè l’unica persona che poteva esprimersi sullo stato del portascì prima della sua riparazione era il teste __________, testimonianza che doveva apparire di primo acchito determinante ai fini della verifica dell’origine del difetto rispettivamente del nesso causale con il preteso danno, gli istanti avrebbero dovuto dimostrare maggiore diligenza e proporre la sua audizione già in sede di contraddittorio.
Ne discende che anche su questo punto la sentenza pretorile che ha respinto in quanto tardiva la successiva richiesta di assunzione del teste, non può che essere condivisa.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato i titoli di cassazione invocati deve pertanto essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 5 giugno 1997 di __________, __________, __________, __________, __________ e __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
fr. 350.-
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili per questa sede.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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