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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.88
Data decisione, Autorità: 28.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00088
Lugano 28 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 agosto 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 7 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 23 aprile 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’999.50 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice salvo per quanto attiene alla pronuncia del
rigetto definitivo dell’opposizione;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’effettiva esecuzione dei lavori fatturati nonché la necessità dell’intervento, con particolare riferimento alla sostituzione delle pastiglie dei freni e delle gomme alla quale aveva provveduto poco tempo prima il precedente proprietario __________.
Con il querelato giudizio il pretore, ritenuta provata l’esecuzione delle prestazioni litigiose, ha concluso all’accoglimento dell’istanza.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 agosto 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera innanzitutto al primo giudice di essersi riferito alla lettera 25 luglio 1995 allegata al doc. D sebbene questo documento sia stato prodotto irritualmente e non doveva quindi essere considerato ai fini del giudizio. Rimprovera inoltre al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provata l’esecuzione dei lavori da parte dell’istante.
Con osservazioni 12 settembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Comunque, anche indipendentemente dall’errata assunzione agli atti di questo scritto del convenuto, la sentenza pretorile che ha concluso al benfondato della pretesa di parte istante non può essere condivisa.
L’art. 8 CC pone a carico della parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza di questa prova obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 166).
In concreto, di fronte alle contestazioni del convenuto in merito all’effettiva esecuzione di determinati interventi da parte dell’istante, con particolare riferimento alla sostituzione delle pastiglie dei freni e dei pneumatici, incombeva a quest’ultimo provare di aver eseguito questi lavori, prova che egli avrebbe peraltro potuto facilmente apportare proponendo ad esempio l’audizione del meccanico al quale era stato affidato l’incarico.
Neppure giova all’istante la produzione delle fatture doc. B e C
-dalle quali egli non ha peraltro dedotto nulla- che attestano unicamente l’acquisto di determinati pezzi dal proprio rivenditore senza che vi sia una prova che parte di questi pezzi siano stati montati sul veicolo del convenuto. Mancando l’accertamento dell’effettuazione dei lavori, è inutile ogni indagine sulla loro necessità, argomento che sembra aver condizionato la decisione del primo giudice.
Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve così essere accolto.
Poichè il convenuto ha sostanziato la propria contestazione limitatamente alla sostituzione delle pastiglie dei freni (fr. 230.05) e dei pneumatici (fr. 866.40), la pretesa di parte istante deve essere accolta per le altre poste fatturate (fr. 831.75) non essendo peraltro contestata la preparazione del veicolo al collaudo. Ne discende che l’istanza deve essere accolta limitatamente a fr. 831.75 oltre interessi del 5% dal 23 aprile 1996 (data dell’istanza, prima interpellazione agli atti art. 102 CO). Come correttamente rilevato dal primo giudice non ci si può invece pronunciare sul rigetto dell’opposizione non avendo l’istante prodotto il relativo PE.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 18 agosto 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ è condannato a
pagare a __________ l’importo di fr. 831.75 oltre
interessi del 5% dal 23 aprile 1996.
dall’istante, rimangono a suo carico per la metà, mentre la
rimanenza deve essere posta a carico del convenuto.
Compensate le ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per un mezzo mentre la rimanenza deve essere posta a carico del resistente. Compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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