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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.87
Data decisione, Autorità: 27.08.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00087
Lugano 27 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 agosto 1997 presentato nella forma dell’appello da
patr. dall’avv. __________
contro
il decreto 30 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 luglio 1997 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto, oltre al rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, domanda quest’ultima parzialmente accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 28 luglio 1997 __________ a ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso dell’importo di fr. 2’000.- corrispondenti alla provisio ad litem posta a suo carico con decreto 25 settembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna (doc. A);
che contestualmente al rigetto dell’opposizione l’istante ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria producendo il certificato municipale e la documentazione atta a dimostrare il suo stato di indigenza (doc. B);
che con il querelato decreto il primo giudice ha accolto la domanda limitatamente all’esenzione dal pagamento delle tasse e spese di giustizia mentre ha respinto la domanda tendente alla concessione del gratuito patrocinio non ritenendo giustificato l’intervento di un legale;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 16 e 17 LALEF nonché dell’art. 158 cpv. 2 CPC che prevede espressamente il rimedio della
cassazione contro il decreto che rifiuta l’assistenza, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta in sostanza la mancata presa in considerazione da parte del pretore delle sue condizioni personali, in particolare delle sue scarse conoscenze linguistiche e procedurali a dipendenza delle quali è stata costretta a rivolgersi a un legale per la tutela dei suoi interessi;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che per avere diritto al gratuito patrocinio occorre, oltre ad altri requisiti quali l’indigenza, che il richiedente non sia in grado di far valere da solo le proprie ragioni (CEF 20 maggio 1997 su ricorso di D.R);
che trattandosi di una procedura di rigetto dell’opposizione, il giudice procede d’ufficio alla verifica dei presupposti per la concessione del rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione, non essendo vincolato dalle domande delle parti nel senso che egli può concedere, a dipendenza della documentazione agli atti e indipendentemente dal tipo di rigetto richiesto, quello in via definitiva o provvisoria (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 331);
che proprio in considerazione di questo potere di indagine riservato al giudice del rigetto, l’istante avrebbe potuto formulare la propria domanda in termini generici allegando semplicemente la documentazione a sostegno della stessa, ciò a maggior ragione se si considera che, ancorché di origine armena, ella è nata e cresciuta nella Svizzera interna e conosce la lingua italiana;
che in concreto non era quindi necessario che l’istante si rivolgesse appositamente ad un legale per l’inoltro della domanda di rigetto dell’opposizione, ritenuto altresì che ci si poteva attendere dal suo patrocinatore, che già assiste l’istante nella causa di stato che la oppone al marito e che per sua stessa ammissione si è occupato della stesura della domanda di esecuzione, che avesse ad informare la sua cliente sulla necessità, in caso di opposizione al PE, di chiederne il rigetto;
che alla luce di quanto sopra esposto il decreto impugnato, nel quale non è ravvisabile arbitrio alcuno né per quanto attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie e neppure per quanto concerne l’applicazione del diritto materiale, non può essere annullato;
che la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata in questa sede ricorsuale non può essere accolta non già in considerazione del solo esito del gravame, ma del fatto che lo stesso doveva apparire a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC)
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Il ricorso 11 agosto 1997 di __________ è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria in questa sede è respinta.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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