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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.83
Data decisione, Autorità: 04.08.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00083
Lugano 4 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 2 luglio 1997 presentato da
Contro
la sentenza 26 giugno 1997 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 20 maggio 1997 da
rappr. dall'__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 20 maggio 1997 il __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 880.- oltre accessori, corrispondenti alla multa e alle spese poste a suo carico con risoluzione 19 novembre 1996;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella decisione di multa regolarmente passata in giudicato e alla quale il convenuto non ha contrapposto nessuna contestazione o eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 2 luglio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente si duole di non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella concreta fattispecie, dagli atti prodotti dalla giudicatura di pace non è possibile dedurre se e secondo quali formalità sarebbe avvenuta la citazione al contraddittorio del convenuto, in particolare non risulta che lo stesso sia stato citato mediante invio raccomandato così come dispone l’art. 124 cpv. 1 CPC;
che tale carenza procedurale comporta la nullità dell’atto (sentenza) emanato in dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC);
che pertanto gli atti devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere emesso dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza;
che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente che peraltro non ha fatto nessuna richiesta in tal senso,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 2 agosto 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 giugno 1997 del Giudice di pace del Circolo di Agno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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