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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.81
Data decisione, Autorità: 06.08.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00081
Lugano 6 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di interpretazione 29 luglio 1997 presentata da
relativamente alla sentenza 16 luglio 1997 prolata da questa Camera nell’ambito della causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 da
rappr. dal __________
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con decisione 4 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento dell’istanza 6 maggio 1996 promossa da __________ nei confronti del suo ex datore di lavoro __________, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 2’740.85 oltre accessori a titolo di pretese salariali del dipendente;
che con sentenza 16 luglio 1997 questa Camera ha respinto il ricorso per cassazione presentato il 10 dicembre 1996 da __________, confermando il giudizio pretorile;
che con scritto 29 luglio 1997 __________ ha presentato istanza di interpretazione della sentenza 16 luglio 1997 della scrivente Camera;
che secondo l’art. 333 CPC il rimedio straordinario dell’interpre-tazione è dato nei casi in cui nella sentenza si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, oppure nei casi in cui il senso di un dispositivo è poco chiaro poichè in contraddizione con le motivazioni della sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 333);
che poichè con la sua domanda __________ non sostiene esservi ambiguità o contraddizione nel precedente giudizio di questa Camera, non sono dati gli estremi per procedere all’interpretazione della sentenza;
che in ogni caso, i chiarimenti postulati da __________ trovano puntuale risposta al punto 5 della sentenza di questa Camera;
che quella motivazione risulta essere stata correttamente capita dallo stesso richiedente, come si evince dal contenuto dell’istanza in discussione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla domanda di interpretazione della sentenza trattandosi di un rimedio di diritto -ancorchè di sola natura processuale- questa Camera, per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, può decidere con breve motivazione la reiezione dell’istanza senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata,
Per i quali motivi,
richiamate le norme di legge menzionate, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di interpretazione 29 luglio 1997 presentata da __________, è respinta.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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