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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.60
Data decisione, Autorità: 12.06.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00060
Lugano 12 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1997 presentato quale appello da
contro
la sentenza 9 maggio 1997 del Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’175.60 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’387.-;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 9 maggio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 6 maggio 1996 da __________ nei confronti della sua ex datrice di lavoro __________ per ottenere il pagamento di fr. 3’647.60 a saldo delle proprie pretese salariali per i mesi di febbraio e marzo 1996, e fr. 3’528.- quale indennità per ingiusto licenziamento, ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’387.-;
che con atto ricorsuale datato 26 maggio 1997, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;
che quando, come nel caso di specie, la parte ha un rappresentante legale, la notifica è fatta a quest’ultimo (art. 120 cpv. 4 CPC), di modo che per la decorrenza del termine fa stato la data in cui la sentenza è pervenuta al rappresentante, mentre è irrilevante la data in cui questa è effettivamente pervenuta alla parte;
che quindi, poiché la sentenza qui dedotta in cassazione è stata notificata al __________, allora rappresentante della ricorrente, il 13 maggio 1997 come risulta dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale,
il ricorso (“appello”) datato e spedito il 26 maggio 1997 (cfr. timbro postale) è tardivo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso 26 maggio 1997 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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