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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.78
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00078
Lugano 10 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 luglio 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 4 luglio 1997 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 aprile 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 995.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 28 aprile 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 995.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 5 settembre 1996 per la fornitura di bevande alcoliche al convenuto (doc. A);
che il giudice di pace ha accolto la domanda di causa, rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 luglio 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) ed a) dell’art. 327 CPC: il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace avrebbe respinto la sua richiesta di rinvio dell’udienza dovuta a malattia, eccepisce inoltre l’incompetenza territoriale del giudice adito non trattandosi del giudice del suo domicilio;
che con osservazioni 18 agosto 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che al ricevimento dell’istanza 28 aprile 1997 il giudice di pace ha convocato le parti all’udienza del 18 giugno 1997 alle ore 14.10 per procedere alla relativa discussione;
che il 18 giugno 1997 alle ore 10.05 __________ ha
inviato un fax alla giudicatura di pace giustificando la propria assenza all’udienza causa malattia, comunicazione che il primo giudice ha evaso quale richiesta di rinvio dell’udienza respingendola in quanto tardiva e non sufficientemente motivata poiché sprovvista di un certificato medico;
che giusta l’art 136 cpv. 1 CPC la parte può chiedere tempestivamente il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia;
che trattandosi di una richiesta di rinvio dovuta a malattia del richiedente, è pacifico che questa non può essere prevista in anticipo, ciò non toglie che la malattia deve essere tale da impedire oggettivamente la comparsa personale della parte;
che in concreto, la malattia adotta dal ricorrente non era tale da impedire la sua comparsa dinanzi al giudice di pace: il certificato medico in atti attesta infatti che il paziente poteva “uscire di casa”;
che comunque dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC);
che quindi il rifiuto da parte del giudice della richiesta di rinvio dell’udienza non può essere considerato arbitrario poiché conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC;
che giusta l’art. 327 lett. a CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se emana da un giudice incompetente;
che tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è quello della sua competenza territoriale se il foro è inderogabile (art. 97 cifra 3 CPC);
che nella concreta fattispecie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente e contrariamente a quanto figura sull’intestazione dell’istanza, la causa promossa dall’istante non è una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione bensì una causa ordinaria inappellabile per la quale la legge non prevede un foro inderogabile;
che in siffatta evenienza l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace del Circolo della Magliasina, diverso da quello del domicilio del convenuto, doveva semmai essere sollevata da quest’ultimo (art. 98 CPC): mancando l’eccezione, è presunta la competenza del giudice adito (art. 22 CPC);
che il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati deve pertanto essere respinto;
che l’indennità alla parte resistente tien conto del fatto che non ha fatto capo al patrocinio di un avvocato, onde non si applica la TOA;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 14 luglio 1997 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.-
b) spese fr. 30.-
fr. 80.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 50.- a titolo di indennità per questa sede.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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