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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.77
Data decisione, Autorità: 30.10.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00077
Lugano 30 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 luglio 1997 presentato nella forma dell’appello da
rappr. dall’__________
contro
la sentenza 2 luglio 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 25 ottobre 1996 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’793.55 oltre accessori a titolo di
pretese salariali -in seguito ridotte a fr. 2’144.25- domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 25 ottobre 1996 egli ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’739.55 -importo ridotto a fr. 2’144.25- pari alla tredicesima mensilità di sua spettanza per gli anni 1993 e 1994.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver sempre pagato la tredicesima al dipendente, ciò che è comprovato dai conteggi salariali (doc. 1 e 2) dai quali si evince che per gli anni 1993 e 1994, nonostante il dipendente avesse terminato l’attività lavorativa alla fine del mese di ottobre percependo sino a tale data il relativo stipendio, avrebbe ricevuto anche nel mese di novembre uno stipendio a titolo di tredicesima.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che negli anni 1993 e 1994 il lavoratore ha effettivamente lavorato solo sino alla fine del mese di ottobre, ha considerato quanto da questi percepito nel mese di novembre quale tredicesima mensilità, ragione per la quale ha respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: egli rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver correttamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali risulterebbe comprovata la sua pretesa a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 1993 e 1994.
Con osservazioni 11 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle schede dei salari di cui ai doc. 1 e 2 -sottoscritte dall’istante- risulta che nei mesi di novembre 1993 e 1994 quest’ultimo ha regolarmente percepito una somma che le stesse parti contraenti hanno considerato quale tredicesima (e compenso per ferie) così come figura nella dicitura utilizzata nella finca n. 4 delle schede di salario. Inoltre, poichè il teste __________, collega di lavoro dell’istante, ha confermato che nel 1993 e 1994 questi ha svolto la propria attività lavorativa presso la convenuta soltanto sino a fine ottobre/inizio novembre, non può certo essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice che ha fatto propria la tesi difensiva della convenuta secondo la quale quanto versato nei mesi di novembre, non potendo essere considerato salario in difetto della prestazione lavorativa da parte del dipendente, è comprensivo della tredicesima.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 8 luglio 1997 di __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
è tenuto a rifondere a __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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