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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.76
Data decisione, Autorità: 20.10.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00076
Lugano 20 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 presentato da
rappr. dal __________
contro
la sentenza 27 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 22 ottobre 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’511.40 oltre accessori a titolo di
pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 22 ottobre 1996 il lavoratore, ritenendosi vittima di un licenziamento ingiustificato da parte della datrice di lavoro, l’ha convenuta in giudizio al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’511.40 pari al salario di sua spettanza per il periodo di disdetta oltre a una mensilità per licenziamento abusivo. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver licenziato l’istante.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova che la convenuta abbia licenziato l’istante, ha concluso alla reiezione dell’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le prove documentali dalle quali emergerebbe la prova del suo licenziamento abusivo ad opera della convenuta.
Con osservazioni 21 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
La disdetta del contratto di lavoro non deve necessariamente essere scritta ma può anche essere manifestata per atti concludenti, a condizione che dagli stessi risulti in modo chiaro la volontà del datore di lavoro di rinunciare ai servigi del lavoratore (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., 1996, n. 6 ad art. 335 CO; Rehbinder, Commentario bernese, n. 5 ad art. 335 CO).
In concreto l’istante, al quale incombeva l’onere della prova (art. 8 CC), non ha provato di essere stato licenziato dalla convenuta, in particolare non ha dimostrato l’intenzione di quest’ultima di non volerlo più occupare.
Dalle risultanze istruttorie, in particolare dallo scritto 26 luglio 1996 (doc. N), risulta unicamente la cessazione dell’occupazione dell’istante presso la ditta __________, ma non presso la convenuta che al contrario, in questo stesso scritto così come in quello successivo del 30 luglio 1996 (doc. P), ha prospettato al convenuto una futura collocazione da concordare dopo le ferie estive dell’edilizia, settore nel quale questi era impiegato.
Di nessun conforto alla tesi dell’istante non è neppure il richiamo all’attestato sul guadagno intermedio relativo al mese di luglio 1996 (doc. T), dal quale si evince unicamente la fine dell’occupazione presso la ditta __________ (ossia la ditta che l'aveva occupato sino al 26 luglio 1996).
Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio impugnato sia per quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto, il ricorso deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 di __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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