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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.58
Data decisione, Autorità: 12.05.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00058
Lugano 12 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 aprile 1997 presentato da
contro
la sentenza 3 aprile 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 26 novembre 1996 da
rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 novembre 1996 lo __________, rappresentato dal __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 100.- oltre accessori, importo corrispondente alla tassa di giustizia e alle spese poste a carico della convenuta con sentenza 17 aprile 1996 del Tribunale cantonale amministrativo;
che la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, confermata il 31 luglio 1996 dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, ha respinto il ricorso inoltrato dalla convenuta contro la risoluzione 16 giugno 1995 con la quale il Dipartimento delle Istituzioni la condannava al pagamento di una multa di fr. 20.- oltre alle spese, per aver posteggiato senza osservare le linee vietanti il parcheggio;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;
che con lettera 7 aprile 1997 __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione del Giudice di pace;
che lo scritto 23 aprile 1997, pure denominato ricorso, a prescindere dall’infondatezza del suo contenuto non rientrando nelle incombenze del giudice quella di raccogliere la documentazione necessaria alla difesa dei diritti della parte bensì unicamente quella di decidere sulla base delle risultanze del procedimento (art. 85 CPC), deve essere estromesso dall’incarto in quanto proposto tardivamente;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che in concreto dallo scritto 7 aprile 1997 con il quale l’insorgente si limita a lamentare il fatto di non aver potuto visionare la documentazione che la concerne, non è possibile desumere il titolo di cassazione invocato;
che in ogni caso il giudizio impugnato non potrebbe essere annullato, ritenuto che l’istante, confrontato a un valido titolo esecutivo quale la sentenza 17 aprile 1996 del Tribunale cantonale amministrativo non ha fatto valere nessuna delle eccezioni elencate a titolo esaustivo all’art. 81 cpv. 1 LEF;
che pertanto il ricorso si rileva manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 7 aprile 1997 di __________ è nullo.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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