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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.57
Data decisione, Autorità: 12.05.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00057
Lugano 12 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1° aprile 1997 presentato da
contro
la sentenza 18 marzo 1997 del Pretore del distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 27 febbraio 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Riviera, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 febbraio 1997 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’138.25, oltre interessi di mora al tasso del 6.5% così come previsto nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 9 ottobre 1992 (doc. A);
che il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di mutuo prodotto dall’istante, ha accolto l’istanza;
che con scritto 1° aprile 1997 __________ ha presentato ricorso contro il predetto giudizio;
che la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie lo scritto 1° aprile 1997 di __________, con il quale si limita a giustificare l’impossibilità di far fronte alle richieste di pagamento avversarie a causa della sua precaria situazione finanziaria, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
pronuncia:
Il ricorso 1° aprile 1997 di __________ è nullo.
Non si prelevano tasse nè spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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