AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.68
Data decisione, Autorità: 09.10.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00068
Lugano 9 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 giugno 1997 presentato da
contro
la sentenza 13 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 21 febbraio 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 540.- oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 456.75 oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 1996,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 febbraio 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 540.- a saldo delle proprie pretese per i danni, materiali e fisici, che questi le avrebbe cagionato in occasione dell’irruzione nel suo appartamento avvenuta il 24 novembre 1995 (doc. B);
che il convenuto, pur ammettendo di aver cagionato dei danni fisici e materiali all’istante per la riparazione dei quali ha già versato fr. 3’500.-, contesta ogni ulteriore pretesa siccome riferita al saldo del preventivo allestito dalla ditta __________, al quale non ha fatto seguito nessuna fatturazione;
che con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il convenuto ha cagionato i danni lamentati dall’istante, ha accolto la pretesa di quest’ultima limitatamente all’importo di fr. 456.75 a saldo dell’intervento preventivato dalla ditta __________ per fr. 1’956.75, importo sul quale il convenuto ha versato un acconto di fr. 1’500.-;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato norme di procedura attinenti all’assunzione suppletoria delle prove, in particolare per aver fondato il proprio giudizio sul preventivo 15 gennaio 1996 della ditta __________ ancorché prodotto tardivamente dall’istante; rimprovera inoltre al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove concludendo all’accoglimento della pretesa avversaria nonostante questa non sia stata comprovata da una fattura attestante l’effettiva esecuzione del lavoro bensì solo da un preventivo;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che per quanto attiene alla pretesa violazione di norme di procedura per il fatto che il primo giudice avrebbe assunto al dibattimento finale prove documentali prodotte tardivamente dall’istante, va rilevato che il mancato ossequio del termine assegnato dal giudice non comporta sanzione alcuna, peraltro neppure prevista dall’art. 294 cpv. 3 CPC;
che in ogni caso, se è pur vero che l’art. 297 cpv. 1 CPC situa il dibattimento finale dopo l’assunzione delle prove, il fatto che in concreto alcune prove documentali siano state prodotte in quella stessa occasione -ossia il 12 maggio 1997- non ha creato pregiudizio alcuno al convenuto, che ha avuto ampia facoltà di esprimersi in merito a questi documenti, con particolare riferimento al preventivo della ditta __________ -l’unico in discussione- di cui era peraltro già a conoscenza prima dell'udienza del 14 aprile 1997, secondo quanto da lui esposto in quella sede;
che anche nel merito il ricorso è sprovvisto di fondamento, in specie ove rimprovera al giudice di aver accolto la pretesa dell’istante sulla base del solo preventivo 15 gennaio 1996 della ditta __________ (doc. E), al quale non ha fatto seguito nessuna fattura;
che infatti, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, per costante giurisprudenza di questa Camera -ma anche della IICCA- un preventivo è sufficiente per la determinazione del danno (cfr. II CCA 30 gennaio 1997 in re F./P. e C; CCC 8 settembre 1995 in re A./M.);
che poiché il ricorrente non contesta di aver cagionato il danno e neppure la fedefacenza del documento prodotto a sostegno del medesimo, tant'è che sul preventivo litigioso egli ha versato un acconto di fr. 1’500.-, la conclusione del primo giudice, conforme ai principi giurisprudenziali sopra menzionati, non può che essere confermata;
che quindi il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili di questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 2 giugno 1997 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster