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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.56
Data decisione, Autorità: 26.08.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00056
Lugano 26 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 aprile 1997 presentato da
contro
la sentenza 13 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 febbraio 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al
PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 18 febbraio 1997 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 444.70 oltre accessori a saldo delle spese accessorie e di riscaldamento per il periodo compreso tra luglio 1995 e febbraio 1996 (doc. C1);
che al contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria richiamando l’accordo precedentemente concluso dalle parti dinanzi alI’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona e a tenore del quale __________ ha accettato, a saldo delle proprie pretese derivanti dal contratto di locazione che vincolava le parti, il pagamento di fr. 4’475.- (doc. 2);
che con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso all’accoglimento dell’istanza non potendosi considerare l’accordo richiamato dal convenuto in quanto non comprensivo delle spese accessorie poste in esecuzione poiché richieste solo successivamente (doc. C1);
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito e per aver ritenuto comprovato il credito avversario ancorché interamente tacitato come risulta dalla transazione 25 giugno 1996;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito, ciò che può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152);
che nel caso concreto non vi è agli atti nessun documento che possa essere equiparato a un riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, non potendo a tal proposito bastare il conteggio doc. C non essendo stato sottoscritto per accettazione dal convenuto;
che quindi, indipendentemente dal benfondato o meno dell’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escusso con riferimento alla transazione 25 giugno 1996 (doc. 2), l’istanza deve essere respinta per carenza di un valido titolo di credito tale da legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione, titolo che l'istante avrebbe dovuto produrre al giudice;
che per quanto attiene alla censura sollevata dal ricorrente in merito alla formulazione dell’istanza con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio o definitivo dell’opposizione, va rilevato che il giudice non è vincolato dalla domanda delle parti nel senso che egli può concedere, a dipendenza della documentazione agli atti e indipendentemente dal tipo di rigetto richiesto, quello in via definitiva o provvisoria (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 331), ragione per la quale -dal punto di vista formale- la domanda così come formulata è corretta;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 9 aprile 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 marzo 1997 del Giudice di pace del Circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 75.-, da anticipare come di rito dall’istante, rimane a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-,
già anticipati dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ che rifonderà al ricorrente fr. 70.- a titolo di indennità per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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