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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.40
Data decisione, Autorità: 31.07.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00040
Lugano 31 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 marzo 1998 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 26 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 951.– oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 30 ottobre 1997 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 951.– corrispondenti al valore di un forno a microonde marca Bauknecht. L’oggetto in questione sarebbe stato consegnato al convenuto sulla base di un contratto di locazione dallo stesso sottoscritto il 28 ottobre 1994 per conto __________ di __________. Causa il mancato pagamento delle rate scadute, l’istante ha disdetto il contratto rivendicando il pagamento dell’intero prezzo dell’oggetto locato oltre alle spese sopportate a dipendenza della mora del locatario.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito di parte istante, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto provata la pretesa di parte istante.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Questa regola di carattere generale si applica indifferentemente nel caso di presenza e di contestazione, come nel caso di assenza dal processo della parte convenuta: anche in questo caso –che corrisponde alla fattispecie in esame– il giudice procede nella lite in base all’istanza e alle prove addotte (art. 295 CPC).
In quest’ottica spettava quindi all’istante provare di essere creditrice nei confronti dell’istante dell’importo rivendicato.
Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalle emergenze processuali non risulta che debitore dell’importo litigioso sia il convenuto. Al contrario, dalle stesse si evince che partner contrattuale della ditta istante era bensì il __________ di __________ al quale è intestato il contratto di locazione (doc. A) e la disdetta del medesimo (doc. C), rispettivamente il signor __________ al quale è intestata la fattura 10 aprile 1997 (doc. D). Nessun documento, in particolare nessuna richiesta di pagamento, risulta invece essere indirizzata al convenuto se non il PE e l’istanza: questi non costituiscono tuttavia mezzo di prova poiché emanano esclusivamente dalla parte procedente. Ne discende che la pretesa di parte istante, siccome non comprovata -quantomeno non nei confronti di __________ - deve essere respinta.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 marzo 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 90.– e le spese di questa sede di fr. 30.–, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo carico.
II. Le spese e la tassa di giustizia del presente giudizio per complessivi fr. 90.– già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere al ricorrente fr. 150.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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