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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.39
Data decisione, Autorità: 05.08.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00039
Lugano 5 agosto 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 marzo 1998 presentato da
contro
la sentenza 27 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 ottobre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 641.55 a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 13 ottobre 1997 __________, proprietaria dello stabile edificato sulla particella n. __________ RFD __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 641.55 corrispondenti ai danni dalla stessa subiti a dipendenza di lavori eseguiti dal convenuto sul tetto dell’adiacente proprietà del figlio __________, lavori che a dire dell’istante le avrebbero cagionato infiltrazioni di acqua per l’eliminazione delle quali si è reso necessario l’intervento di un pittore (doc. E);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di essere responsabile del danno fatto valere in giudizio;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare sulla deposizione del teste __________ che ha evidenziato come la presenza di umidità nell’abitazione dell’istante sia da ricondurre agli interventi posti in atto dal convenuto in occasione del rifacimento del tetto della casa del figlio -circostanza peraltro riconosciuta dal convenuto medesimo in occasione del dibattimento finale- ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 22 marzo 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che con scritto 14 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame;
che la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 22 marzo 1998 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti contestando quella fornita da controparte;
che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che a titolo abbondanziale si può comunque rilevare che la sentenza dedotta in cassazione non è arbitraria;
che il primo giudice ha in effetti correttamente indicato in sentenza i motivi per i quali ha concluso all’accoglimento della pretesa di parte istante, conclusione che trova riscontro nella deposizione del teste __________;
che questa testimonianza, sebbene non possa assurgere a prova peritale, fornisce comunque indicazioni circa la causa delle infiltrazioni di acqua lamentate dall’istante, indicazioni alle quali il convenuto si è peraltro associato, pur individuando la causa del danno nel comportamento di controparte;
che alla resistente non vengono riconosciute ripetibili di questa sede non potendo il suo scritto 14 aprile 1988 essere parificato a un allegato di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 marzo 1998 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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