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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.53
Data decisione, Autorità: 18.08.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00053
Lugano 18 agosto 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretario:
Petrini
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 marzo 1997 di
(rappr. dallo studio legale __________)
contro
la sentenza 13 marzo 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 –inc. no. AC.96.00010– promossa con istanza 30 luglio1996 da
(rappr. dall’avv. __________)
con cui l’istante ha chiesto la revoca del sequestro n. __________ decretato dalla medesima Pretura l’8 luglio 1996;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore ha accolto;
ricorrente la convenuta che postula, con l’annullamento della sentenza, che sia pronunciata la conferma del sequestro;
mentre l’istante con osservazioni 5 maggio 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto dell’8 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato, su istanza di __________, il sequestro di ogni conto corrente, in particolare il conto no. , presso l’ di __________ (doc. A).
L’Ufficio esecuzione di Lugano ha eseguito il sequestro il 9 luglio 1996.
B. L’istante ha inoltrato, il 24 luglio 1996, un’azione di revoca del sequestro ai sensi dell’art. 79 LEF, affermando di non avere alcuna intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni e di non aver trafugato alcun bene. La procedura di sequestro avviata dalla figlia farebbe parte delle molteplici iniziative giudiziarie da essa promosse per tentare di ottenere la liquidazione della propria porzione legittima nella successione della defunta __________, moglie dell’istante e madre della convenuta.
ha inoltre sostenuto di aver già provveduto a liquidare la figlia, osservando poi che il trasferimento degli averi del conto cifrato della moglie presso l’__________ di __________ su di un conto nominativo proprio presso il medesimo istituto di credito si sarebbe reso necessario proprio a causa del decesso della consorte. Infine l’alienazione degli immobili di __________ a una terza persona sarebbe stata effettuata dopo che la convenuta aveva rinunciato ad ogni diritto sugli stessi.
C. La convenuta si è opposta all’istanza, considerando adempiuti i presupposti di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha accolto la domanda di revoca di sequestro, ritenendo che la convenuta, cui incombeva la prova sul tema, non avrebbe fornito sufficienti elementi di giudizio che, con accresciuta verosimiglianza, permettessero di ammettere che l’attore stesse trafugando i suoi beni con l’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni.
E. Con tempestivo gravame del 27 marzo 1997 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza osservando di aver ampiamente dimostrato l’intenzione del padre di liberarsi del proprio patrimonio mobile ed immobile con fine ultimo di non corrisponderle quanto di sua spettanza a dipendenza della successione della madre.
Con osservazioni 5 maggio 1997 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame in virtù delle argomentazioni che, se necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione sollevata dall’istante, secondo cui il gravame disattenderebbe il requisito posto dall’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, in virtù del quale, pena la nullità, il ricorso per cassazione deve imperativamente contenere i motivi di fatto e di diritto del ricorso, precisando il motivo di cassazione invocato.
In concreto il ricorso non sarebbe infatti altro che una trascrizione dell’appello di pari data, che la convenuta avrebbe inoltrato contro l’analoga decisione del Pretore relativa al sequestro ordinato sui beni mobili dell’attore rinvenuti nella di lui abitazione. L’osservazione è fondata.
Pur menzionando, sulla prima pagina del gravame, quale motivo di ricorso la lett. g dell’art. 327 cpv. 1 CPC, la convenuta ha prodotto un atto ricorsuale di natura manifestamente appellatoria, senza indicare quale norma di diritto materiale o formale sarebbe stata manifestamente violata o quale atto di causa o prova sarebbero stati valutati in modo manifestamente erroneo.
Ma oltre a queste omissioni di natura formale –che la giurisprudenza giustamente supera– la ricorrente non ha ossequiato all’obbligo di indicare nella sostanza i motivi per cui la decisione appaia manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con le circostanze, violi esplicitamente una norma o un principio giurisprudenziale incontestato oppure si contrapponga al comune senso dell’equità (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 327, n. 13).
In tema di valutazione delle prove (art. 327 lett. g in fine CPC) la ricorrente non ha poi saputo indicare dove il giudice sarebbe clamorosamente smentito dalle tavole processuali, ossia dove la sua valutazione risulterebbe del tutto insostenibile, contraddetta apertamente dalle stesse emergenze processuali. In effetti nel processo di rivocazione del sequestro valgono le usuali regole sull’onere della prova (art. 8 CC), nel senso che spetta al creditore convenuto dimostrare, raggiungendo perlomeno il grado di verosimiglianza accresciuta (CEF del 20 marzo 1996 in re H./P.; Brügger, SchKG Schweizer. Gerichtspraxis 1946-1986, ad art. 271, n. 33), l’esistenza della causa di sequestro invocata (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1993, § 51, n. 71).
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 27 marzo 1997 di __________ è nullo.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà a __________, la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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