AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.37
Data decisione, Autorità: 26.08.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00037
Lugano 26 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 marzo 1998 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 6 marzo 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 novembre 1994 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’530.60 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 4’938.- oltre
interessi del 5% dall’8 febbraio 1994;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
A comprova del suo credito l’istante ha prodotto i contratti di noleggio doc. A e B sottoscritti dal suocero del convenuto presente sul cantiere al momento della consegna dei macchinari.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la validità dei contratti di noleggio in quanto sottoscritti da persona non autorizzata a rappresentarlo. Basandosi invece sugli accordi verbali intervenuti tra le parti, che prevedevano il noleggio dei macchinari solo per alcuni giorni, egli ritiene di aver saldato il suo debito nei confronti dell’istante con il pagamento di fr. 700.-.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto l’inefficacia nei confronti dell’istante dei contratti di cui ai doc. A e B siccome sottoscritti da persona non legittimata a rappresentarlo, ha concluso al perfezionamento di un contratto di noleggio della durata di un mese per entrambe le macchine per un canone mensile di fr. 2’500.- per l’escavatore e fr. 3’000.- per la pala caricatrice. Avendo il convenuto disdetto il contratto prima della sua scadenza e senza proporre un subentrante, il primo giudice lo ha ritenuto responsabile del pagamento del noleggio sino alla scadenza pattuita. Il pretore ha inoltre accolto la pretesa di pagamento di fr. 138.- per l’acquisto di 6 palette, mentre non ha riconosciuto le pretese per le spese di trasporto (doc. H) in quanto non comprovate, nonché quelle relative alla riparazione dell’escavatore non avendo l’istante dimostrato che il danno sarebbe da ricondurre al convenuto.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al pretore di aver giudicato ultra petita per aver pronunciato il rigetto dell’oppo-sizione da lui interposta al PE no. __________ ancorché non richiesta con l’istanza. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per aver ritenuto provata la conclusione di un contratto di noleggio della durata di un mese.
Con osservazioni 5 maggio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Lo scritto 8 maggio 1998 con il quale il ricorrente prende posizione in merito alle osservazioni di controparte, deve essere estromesso dall’incarto non prevedendo il CPC la possibilità di formulare controsservazioni.
Di fronte alla singolarità della situazione non può essere rimproverata negligenza alla parte convenuta poiché nel verbale di risposta essa aveva chiesto la reiezione in ordine dell’istanza in quanto “priva di un petitum proposto nelle usuali forme procedurali”. Su questa eccezione né ha reagito l’istante in replica (cfr. verbale 7 aprile 1995), né il giudice ha proceduto ad alcuna verifica, che avrebbe potuto chiarire l’incidente. Al pretore non può tuttavia essere rimproverato di aver deciso domande non formulate; è invece appropriato considerare che la mancata verifica dell’identità delle tre copie dell’allegato introduttivo -che non può che competere al giudice- ha di fatto privato il convenuto del diritto di esprimersi sulla domanda di rigetto, sì formulata, ma rimasta a lui ignota.
Per questo motivo, in applicazione degli art. 142 cpv. 1 lett. b e 327 lett. e CPC, il dispositivo no. 2 della sentenza impugnata è nullo.
Lo stesso ragionamento non vale invece per il dispositivo no. 1 poiché sulla domanda principale, a discapito della carenza formale rilevata dal convenuto, il dibattito è stato ampio, come d’altra parte ammette il ricorrente.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
La censura è irrilevante poiché in effetti la lite si è svolta unicamente a proposito del noleggio delle macchine; in particolare non può valere come contestazione l’affermazione che il pagamento di fr. 700.- da parte del convenuto sia avvenuto a saldo di tutte le fatture; né la generica locuzione “le fatture sono integralmente contestate” come si legge al punto 4 di risposta (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 170, n. 2 e 3).
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto per il primo giudice di aver ritenuto provata la conclusione di un contratto di locazione della durata di un mese, non può essere considerato arbitrario siccome confortato da risultanze istruttorie. Il teste __________ -dipendente dell’istante- ha infatti confermato di aver “telefonicamente concordato il prezzo del noleggio dell’escavatore di fr. 2’500.- al mese e per la pala caricatrice per fr. 3’000.- al mese”, mentre “la durata del nolo per ambedue le macchine era di circa un mese”. Che tale fosse la durata della locazione è poi confermato dal teste __________ che spiegò personalmente all’istante le esigenze del convenuto, Infatti, se il teste afferma che a quel momento il tempo di impiego delle macchine non era ancora determinabile, d’altra parte “ricorda di aver preavvisato l’istante che il lavoro con questi macchinari avrebbe comportato circa un mese di tempo”.
È vero che in particolare il teste __________ ha fornito informazioni discordanti sulla durata del noleggio, ma la valutazione delle prove nel loro complesso, così come operata dal pretore, se al limite potrebbe suscitare perplessità, non può per contro rientrare nel surriferito concetto di arbitrio.
Per quanto attiene all’importo fatto valere in giudizio, la censura ricorsuale secondo la quale l’istante avrebbe dovuto provare la conformità del nolo pattuito con gli usi commerciali, è infondata. Innanzi tutto, oggetto di controversia tra le parti era la determinazione della durata del contratto e non l’ammontare del nolo. Aggiungasi inoltre che la fissazione del nolo, elemento essenziale del contratto, non spetta al perito bensì alle parti che in questa loro trattativa sono libere e non vincolate dagli usi commerciali (Weber/Zihlmann in Commentario basilese, 1996, n. 3 ad art. 257 CO).
Per contro dell’accoglimento parziale del ricorso dovrà essere tenuto conto relativamente ai costi processuali di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 20 marzo 1998 di __________ è
parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è parzialmente accolta. __________, è condannato a versare alla __________, l’importo di fr. 4’938.- oltre interessi al 5% a far tempo dall’8 febbraio 1994.
da antipare come di rito, sono poste a carico della parte
istante per 1/3 e a carico del convenuto per i restanti 2/3;
quest’ultimo è inoltre tenuto a rifondere alla parte istante fr.
400.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.-, già ancitipati dal ricorrente, rimangono a suo carico per i 3/4 mentre la differenza deve essere posta a carico della controparte alla quale il ricorrente verserà fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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