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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
91.2011.86
Data decisione, Autorità:
09.09.2011, PRPEN
Titolo:
Impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere
Incarto
n.
91.2011.86
9349/207
Bellinzona
9
settembre 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 9349/207 del
25 marzo 2011;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alle norme della
circolazione
per avere circolato il 3
novembre 2010 a __________ con il veicolo TI __________ impiegando, durante la
guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”;
e propone la condanna alla
multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 20.- e alle spese fr.
10.-;
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348
e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione
di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto
d'accusa n. 9349/207 del 25 marzo 2011.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 230.- sono a carico dello Stato.
-
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
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Intimazione a:
-
seduta stante
-
per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 170.- tassa di giustizia
fr. 60.- spese
giudiziarie
fr. 230.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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