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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.34
Data decisione, Autorità: 21.09.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00034
Lugano 21 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 marzo 1998 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 24 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 gennaio 1998 nei confronti di
COMUNIONE DEI COMPROPRIETARI DEL CONDOMINIO
(rappr. da __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’149.55 oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la legittimazione attiva dell’istante non essendo quest’ultimo comproprietario delle quote di PPP che occupa invece in virtù di un contratto di locazione concluso con la __________.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accolta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante che avrebbe dovuto rivolgersi alla proprietaria dell’ente dallo stesso locato, ha respinto la sua domanda.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale per avergli negato la legittimazione attiva e per non aver riconosciuto nel suo agire un caso di gestione d’affari senza mandato ai sensi degli art. 419 segg. CO.
Con scritto 7 maggio 1998 la controparte ha chiesto la reiezione del ricorso.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Seguendo le argomentazioni ricorsuali in tal senso, vanno verificati i presupposti della gestione d’affari (art. 419 CO), dal momento che non vi sono dubbi sull’assenza di qualsiasi mandato in favore di __________.
In quest’ottica l’intervento del gestore non deve essere soltanto utile ma richiesto dalle circostanze, nel senso che il gestore è praticamente costretto ad agire in luogo e vece del padrone impossibilitato a farlo egli stesso (Weber, op.cit., n. 12 e 13 ad art. 419 CO).
Nel corso del contraddittorio l’amministratrice della comproprietà non ha contestato l’assunto dell’istante secondo il quale egli avrebbe agito in base all’urgenza di porre riparo al difetto e all’avvicinarsi delle ferie natalizie. Per contro non è stata contraddetta la circostanza secondo cui l’istante non ha interpellato l’amministratrice, , per ottenerne il consenso a procedere nei lavori d’ispezione e di riparazione della canalizzazione: __________ nemmeno sostiene di aver tentato di farlo. In altre parole, egli ha proceduto come se avesse disposto di una delega preventiva o come se desse per scontato che l’ sarebbe stata nell’impossibilità di agire.
Mancando quindi almeno il presupposto dell’impossibilità di richiedere l’intervento del padrone, non tornano applicabili le norme sulla gestione d’affari, per il che l’istante deve sopportare le conseguenze della sua iniziativa.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata, ancorché per motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice, non può esser considerata arbitraria almeno nel risultato finale: ciò impedisce l’accoglimento del ricorso.
La verifica dell’autorizzazione a stare in lite in favore dell’amministrazione della convenuta è irrilevante dal momento che nel caso in esame l’unico atto giuridico compiuto dalla stessa è stata la presentazione di un’eccezione su un tema che il giudice avrebbe comunque dovuto esaminare d’ufficio.
Alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo il suo scritto 7 maggio 1998 essere considerato quale allegato di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 marzo 1998 di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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