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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.33
Data decisione, Autorità: 06.07.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00033
Lugano 6 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1998 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 23 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa civile inappellabile promossa con istanza 23 gennaio 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sui alcuni beni oggetto del pignoramento no. - eseguito dall’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Nell’ambito del pignoramento di beni effettuato presso __________, debitore nei confronti del quale __________ vantava un credito di fr. 11’866.-, sono stati pignorati alcuni beni tra i quali: un armadio in abete color verde, un divano antico, un comodino in legno, un armadio in legno a 2 ante e un armadio in legno colore marrone scuro, beni che __________ ha rivendicato essere di sua proprietà.
Con istanza 23 gennaio 1998, nel termine fissatogli dall’UEF di Locarno, __________ ha quindi promosso nei confronti di __________ un’azione giudiziaria giusta l’art. 107 LEF rivendicando il suo diritto di proprietà su questi beni. A comprova del suo buon diritto essa ha prodotto delle fatture intestate a suo nome (doc. B, C e D).
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la prova da parte dell’istante del suo diritto di proprietà sui beni pignorati presso il debitore.
Con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l’istanza non ritenendo i documenti prodotti dall’istante idonei a comprovare il suo diritto di proprietà sui beni rivendicati.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere g) e f) dell’art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver dedotto dalla documentazione dalla stessa prodotta la prova del suo diritto di proprietà sui beni pignorati presso il debitore.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nell’ambito dell’esecuzione di un pignoramento, se i beni pignorati sono in possesso del debitore, spetta al terzo rivendicante promuovere un’azione giudiziaria volta ad accertare il suo diritto di proprietà (art. 107 cpv. 5 LEF).
L’onere della prova del diritto di proprietà compete al terzo rivendicante in applicazione del principio generale di cui all’art. 8 CC (Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1997, § 24, n. 65; Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis 1946-1984, 1984, n. 28 ad art. 107; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 211; Rep 1982 204). Spetta infatti a quest’ultimo provare, “de façon certaine”, di essere proprietario della cosa pignorata (BlSchK 1985 pag. 24).
Controversa nel caso di specie è la questione di sapere se l’istante ha fornito la prova del suo diritto di proprietà sui beni che al momento del pignoramento si trovavano presso il debitore.
La presunzione di proprietà del possessore di una cosa (art. 930 cpv. 1 CC) non è assoluta, nel senso che può essere inficiata dall'effettivo proprietario (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 1985, pag. 103, n. 402).
A comprova del suo diritto di proprietà sui beni pignorati l'istante ha prodotto fatture e una ricevuta relative all’acquisto e alla riparazione di alcuni mobili (doc. B, C e D).
Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice sulla base di questi documenti, o meglio almeno dalla fattura di cui al doc. C, è possibile dedurre la prova dell’acquisto -rispettivamente della proprietà- da parte dell’istante di un armadio (tinteggiato di verde con disegni floreali: “Bauernschrank”), oggetto del pignoramento controverso. Infatti, la descrizione e le dimensioni del mobile menzionato nella fattura corrispondono a quelle indicate dall’UEF nel doc. A, sub 2.
Su questo punto il ricorso deve pertanto essere accolto.
Per contro, per gli altri mobili pignorati, l’istante non ha provato il suo diritto di proprietà, non corrispondendo la descrizione e le dimensioni dei mobili oggetto delle riparazioni di cui ai doc. B e D, a quelle riportate dall’UEF nel doc. A.
Irrilevanti sono pure gli argomenti ricorsuali fondati sul concetto di possesso degli oggetti, questione di per sé estranea alla natura della fattispecie in esame.
Accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia.
Tasse e spese seguono la soccombenza, che per la prima e seconda sede può essere ripartita in ragione di un terzo a carico della convenuta e per 2/3 a carico dell’istante e qui ricorrente (art. 148 CPC).
Alla convenuta non vengono assegnate ripetibili per la sede ricorsuale non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso 5 marzo 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo della Verzasca è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza è accertata la proprietà di __________ sull’armadio in abete color verde con disegno al centro fiori di garofano, mis: 1.95 x 1.85 x 0. 60 (n. 2) oggetto del pignoramento effettuato presso __________ (esecuzione n. -).
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per fr. 100.– mentre la differenza di fr. 50.– è posta a carico di __________.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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