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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.45
Data decisione, Autorità: 26.08.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00045
Lugano 26 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 13 marzo 1997 presentato da
contro
la sentenza 10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 gennaio 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al
PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 gennaio 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 856.- oltre accessori;
che a valere quale titolo di credito l’istante ha indicato la decisione 14 novembre 1996 con la quale questa Camera ha respinto il ricorso presentato da __________ contro il decreto 24 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio sud che ha stralciato la causa precedentemente promossa dal qui convenuto nei confronti del garage __________;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta fondata la pretesa dell’istante, ha condannato __________ al pagamento di fr. 1’091.80 e ha rigettato l’opposizione da questi interposta al PE in discussione;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che a prescindere dal contenuto del gravame e dall’impropo-nibilità delle argomentazioni nello stesso contenute in quanto di natura sostanzialmente appellatoria, l’operato del primo giudice non è conforme alle norme di procedura che regolano le cause a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione (art. 385 segg. CPC);
che infatti, nonostante dal testo dell’istanza 27 gennaio 1997 si evinca chiaramente che __________ ha inteso chiedere il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona richiamandosi alla precedente sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera, il giudice di pace anzichè pronunciarsi sull’esistenza o meno di un titolo legittimante il rigetto provvisorio o definitivo dell’opposizione, ha trattato la vertenza quale fosse una causa ordinaria avente per oggetto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro (art. 291 segg. CPC);
che simile modo di procedere è in contrasto con quanto dispone l’art. 101 CPC che vieta al giudice e alle parti la facoltà di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge;
che inoltre la decisione impugnata non è conforme al diritto esecutivo e contrasta con le risultanze istruttorie dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno dell'istanza,
che infatti l’istante non ha prodotto né con l'allegato introduttivo, né in sede di contradditorio (al quale non ha partecipato) i documenti atti a suffragare la sua domanda;
che in particolare egli non ha prodotto un riconoscimento di debito tale da legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 LEF ) e neppure un titolo esecutivo che potesse giustificare il rigetto definitivo della stessa (art. 80 LEF), non potendo a tal proposito neppure valere l’eventuale richiamo della sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera ritenuto che dalla stessa non risulta la condanna del convenuto al pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata;
che data la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudiziarie
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 13 marzo 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
Le spese di questa decisione ammontanti a fr. 120.- (fr. 110.- tassa di giustizia; fr. 10.- per raccomandate), da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.
II. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.
__________ verserà al ricorrente fr. 50.- quale indennità per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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