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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2011.30
Data decisione, Autorità: 22.06.2011, IIICC
Titolo: Reclamo contro la tassazione della nota d'onorario del patrocinatore
Incarto n. 13.2011.30
Lugano 22 giugno 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente)
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.1409 della Pretura di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 8 aprile 2011 da
PI 1, patr. dall’avv. PA 1,
contro
RE 1, patr. dall’avv. PA 2,
iedente l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale;
visto il verbale di udienza 20 aprile 2011, nell’ambito della quale la lite è stata stralciata dal ruolo per avvenuta transazione e le parti sono state poste entrambe al beneficio del gratuito patrocinio;
e ora sul reclamo della convenuta contro il decreto 11 maggio 2011, con il quale il Pretore ha tassato la nota d’onorario 21 aprile 2011 esposta dall’avv. __________ (dello studio legale PA 2);
considerato
in fatto e in diritto:
Con decisione 12 aprile 2011 il Pretore ha fatto ordine alla moglie RE 1 di consegnare all’istante tutte le chiavi dell’abitazione coniugale e di permettergli il libero accesso alla stessa. Avendo la convenuta rifiutato di ottemperare al summenzionato ordine, il Pretore, con decreto supercautelare 14 aprile 2011, ha autorizzato l’istante a far cambiare il cilindro della porta d’accesso dell’abitazione coniugale.
Con istanza 18 aprile 2011 la convenuta ha inoltrato a sua volta un’istanza di adozione di misure a protezione dell’unione coniugale con contestuali domande supercautelari, la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nonché la revoca immediata del decreto supercautelare emanato il 14 aprile 2011.
All’udienza di discussione 20 aprile 2011 la lite è stata stralciata dal ruolo per avvenuta transazione e ambo le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
Con decisione 11 maggio 2011 il Pretore ha tassato la nota in fr. 1'283.05, di cui fr. 1'080.- di onorario, fr. 108.- di spese e fr. 95.05 di IVA all’8%.
La controparte e la Pretura non sono state invitate a inoltrare osservazioni.
4.1 Le misure a tutela dell’unione coniugale sono trattate in procedura sommaria (art. 271 CPC). Contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere 10'000 franchi (art. 308 CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
4.2 La decisione sulle spese può essere impugnata in uno con la decisione di merito, con il medesimo rimedio di diritto, oppure a titolo indipendente, ma solo mediante reclamo (art. 110 CPC). La determinazione dell’onorario del patrocinatore in caso di gratuito patrocinio è, in quanto parte della decisione sulle spese giudiziarie, una decisione finale di prima istanza ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC. Essa non rientra per contro nel novero delle altre decisioni di prima istanza giusta l’art. 319 lett. b CPC, poiché siffatte decisioni comprendono unicamente le decisioni su questioni incidentali meramente processuali (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6748; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 10 e segg. ad art. 319 CPC). Il fatto che l’art. 110 CPC escluda l’appellabilità della decisione sulle spese qualora essa sia impugnata a titolo indipendente non è circostanza atta a mutarne la natura di decisione finale. Di conseguenza il termine di impugnazione è quello applicabile alla decisione di merito della sentenza: 30 giorni se è dato il rimedio dell’appello e 30 giorni, rispettivamente 10 giorni in procedura sommaria se è dato il rimedio del reclamo.
Nel caso concreto il termine per interporre reclamo è quello di 10 giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC. Per quanto riguarda la tempestività, il gravame inoltrato il 23 maggio 2011 è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
4.3 L’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la Camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito. Nel caso concreto, trattandosi di una procedura di protezione dell’unione coniugale, sarebbe data la competenza della prima Camera civile. Il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile, chiamata a occuparsene in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
5.1 Nella fattispecie in esame, la reclamante chiede tuttavia di riconoscere a favore della sua patrocinatrice, avv. PA 2, la nota d’onorario da lei esposta, di complessivi fr. 1'987.20. Essa non indica però quale sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla decisione impugnata, limitandosi a contestare la deduzione effettuata dal Pretore, senza spendere una parola sui vantaggi ch’essa potrebbe trarre dall’accoglimento del reclamo. Essendo d’altra parte evidente che, ove il reclamo fosse accolto, la reclamante si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato un importo più elevato rispetto a quello fissato dal Pretore (art. 123 cpv. 1 CPC), non si ravvisa alcun vantaggio per la stessa.
5.2 Per il resto si osserva che il mancato riconoscimento di prestazioni professionali non abilita in nessun caso la patrocinatrice dell’assistita al beneficio del gratuito patrocinio a esigere dalla cliente stessa un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, la quale copre l’intero mandato, dal principio alla fine (DTF 108 Ia 12 consid. 1; Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, n. 149 ad art. 12; Wollfers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, 1986, pag. 165 n. IV; Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 1). Di conseguenza spettava semmai alla legale impugnare la decisione di tassazione, la reclamante non essendo legittimata a difendere interessi di terzi (DTF 121 II 55 consid. 2c/aa con ulteriori riferimenti).
Alla luce delle circostanze sopra descritte, il ricorso è irricevibile (Zürcher in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 2 ad art. 59; Trezzini, op. cit., art. 59, pag. 168; Gehri, op. cit., n. 5 ad art. 59).
Per i quali motivi, richiamati in particolare gli art. 104, 110, 117 e segg., 319 e 321 CPC,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2011 di RE 1 è irricevibile.
Non si prelevano tasse né spese, non si attribuiscono ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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