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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.24
Data decisione, Autorità: 09.07.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00024
Lugano 9 luglio1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1998 presentato da
(rappr. dall’__________)
contro
la sentenza 2 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (inc. n. 620/97/S) promossa con
istanza 9 luglio 1997 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 luglio 1997 lo , per il tramite dell', ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificagli per l’incasso di fr. 110.–, corrispondenti alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 9 agosto 1996 della Sezione della circolazione, passato in giudicato;
che all’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istan-za contestando l’esigibilità della multa non avendo egli commesso alcuna infrazione alla LCS, in particolare non quella di aver posteggiato il proprio veicolo in luogo soggetto a divieto;
che con il querelato giudizio il primo giudice, previa verifica della legittimità della multa presso le competenti autorità di polizia, ha respinto l’istanza a motivo dell’inconsistenza dell’infrazione rimproverata all’escusso e quindi della infondatezza della richiesta di pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale non riconoscendo al decreto di multa allegato all’istanza carattere esecutivo tale da legittimare il rigetto dell’opposizione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);
che quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che nella fattispecie il titolo sul quale il procedente basa la propria domanda di rigetto, ossia il decreto di multa regolarmente intimato all’interessato e passato in giudicato, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF e 28 LALEF;
che di fronte a un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione a meno che l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF) -eccezioni neppure prospettate in concreto- mentre non gli compete esperire ulteriori indagini volte a stabilire se l’importo rivendicato sia o meno dovuto;
che infatti tutte le contestazioni in relazione all’infrazione come tale avrebbero dovuto essere proposte dall’escusso dinanzi all'autorità amministrativa indicata nel decreto di contravvenzione, trattandosi di eccezioni di merito relative alle sanzioni previste dalla LCS e dalla LPcontr.;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione da parte del primo giudice degli art. 80 e 81 LEF, deve essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica-zione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia;
che il ricorrente ha rinunciato esplicitamente alla rifusione di ripetibili in suo favore e ciò per entrambe le sedi giudiziarie;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 4 marzo 1998 dello __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
II. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.–, da anticipare dal ricorrente, sono poste a carico di __________.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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