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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2011.28
Data decisione, Autorità: 04.05.2011, PRPEN
Titolo: Intenzionalmente danneggiato il parafango anteriore del fuoristrada; incutere timore e spavento minacciando una persona; introdursi indebitamente sulla proprietà di una persona
Incarto n. 10.2011.28 DA 1539/2010
Bellinzona 4 maggio 2011
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 beneficiario di
prevenuto colpevole
di 1. danneggiamento
per avere, il __________ a __________, intenzionalmente danneggiato il parafango anteriore del fuoristrada di CIVI 1, provocando in tal modo danni per circa fr. 350.-;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
per avere, il __________2009 a __________, incusso timore e spavento a __________, minacciandolo con frasi dal seguente tenore: “…se tu resti qui ti ammazzo…se non te ne vai ti ammazzo...ci penso io alla soluzione finale...”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.180 CP;
per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto CIVI 1, presentandosi per ben 4 volte sulla proprietà di quest'ultimo malgrado fosse stato invitato verbalmente ad uscirne;
fatti avvenuti a __________ il __________ 2009;
reato previsto dall'art. 186 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo 2011 n. 1539/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPP-TI).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 maggio 2010 dall'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1. danneggiamento
1.2. minacce
1.3. violazione di domicilio
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 144 cpv. 1, 180, 186 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di danneggiamento, minaccia e violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1539/2010 del 29 marzo 2011.
carica tasse e spese allo Stato.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 400.- tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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