AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.22
Data decisione, Autorità: 20.07.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00022
Lugano 20 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 marzo 1998 presentato da
(patr. dallo studio legale __________)
Contro
la sentenza 26 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 2 febbraio 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’328.55 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
__________ ha lavorato presso il __________ di __________, di cui è gerente __________, in qualità di cameriere responsabile dal 5 maggio 1996.
L’11 agosto 1997 vi è stata tra le parti una discussione in relazione alla richiesta del dipendente di poter effettuare le vacanze, discussione asseritamente conclusasi con un’aggressione fisica ad opera della datrice di lavoro. A seguito di questi fatti il lavoratore ha notificato la disdetta con effetto immediato (doc. B).
Con istanza 2 febbraio 1998 __________ ha quindi convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’328.55 a saldo delle sue pretese salariali per il periodo di disdetta, ossia il salario di sua spettanza per i mesi da agosto a ottobre 1997 (fr. 9’298.05), dedotto quanto percepito dalla cassa disoccupazione del __________ (fr. 5’969.50). La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la legittimità del licenziamento in tronco ad opera del lavoratore al quale rimprovera peraltro manchevolezze sul posto di lavoro -con particolare riferimento alla tenuta della cassa- che l’hanno determinata a sua volta a notificare al dipendente il licenziamento in tronco quel giorno medesimo (11 agosto 1997), divenuto privo d’oggetto avendo il lavoratore continuato a prestare la propria attività per poi abbandonare il giorno successivo il posto di lavoro.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver accertato l’inefficacia del licenziamento notificato dalla datrice di lavoro, avendo quest’ultima permesso al dipendente di continuare l’attività sino al termine del normale orario di chiusura dell'esercizio pubblico, ha nondimeno respinto l'istanza perché il dipendente non aveva dimostrato l'esistenza di un motivo grave tale da giustificare la sua decisione di porre fine al contratto con effetto immediato, in particolare non avendo egli fornito nessuna indicazione circa i termini della discussione avvenuta tra le parti e circa l'effettività dell'aggressione subita.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provato un grave motivo giustificante la sua rescissione con effetto immediato del rapporto di lavoro, e meglio l’aggressione fisica dallo stesso subita e non contestata dalla datrice di lavoro.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Preliminarmente deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta in questa sede dal ricorrente (personalmente), ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
In base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 2 ad art. 337 CO).
Determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenzia-mento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n. 191; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 27).
L’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, se le circostanze che hanno dato luogo al provvedimento, costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, pag. 171 e segg.), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8 ed., 1991, pag. 464).
Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che –evidentemente– la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.
Per quanto attiene alle ingiurie di cui l’istante sostiene essere stato vittima, queste non possono essere ritenute mancando una qualsiasi prova a sostegno delle stesse. A questo proposito -con riferimento alle critiche mosse in questa sede dal ricorrente- giovi rilevare che l'obbligo del giudice di stabilire d'ufficio i fatti non dispensa le parti da una collaborazione attiva e da un diligente conduzione del processo. In particolare, se al giudice incombe il compito di assicurare, attraverso l'interpellazione dei diretti interessati, che le allegazioni e le prove offerte dai contendenti siano esaurienti, spetta nondimeno sempre a quest’ultimi offrire le prove a sostegno delle loro allegazioni, ciò che in concreto l’istante non ha fornito (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 417, n. 1 e 4).
La pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente proposta con il suo allegato ricorsuale 9 marzo 1998, è priva di fondamento ritenuto che dinanzi al primo giudice l’istante era regolarmente rappresentato dal proprio legale di modo che la sua difesa è avvenuta per mezzo di quest’ultimo (art. 40 cpv. 1 CPC). Improponibile in quanto tardiva è la richiesta di assunzione di testi formulata dal ricorrente per la prima volta in questa sede, proposta che andava se del caso formulata dinanzi al pretore in occasione della discussione dell’istanza (art. 417 lett. a CPC).
Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 marzo 1998 di __________ è respinto.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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