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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.21
Data decisione, Autorità: 04.05.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00021
Lugano 4 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1998 presentato da
(avv. __________)
contro la sentenza 6 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona che ha accolto l'istanza 30 ottobre 1997 della
(rappr. da __________)
che fa ordine al convenuto di restituire all'istante, nel termine di 10 giorni, tutta la documentazione di segreteria, di archivio e di conto corrente della Sezione;
preso atto che l'istante ha formalmente ritirato il proprio allegato di osservazioni al ricorso, con dichiarazione 31 marzo 1998;
considerato
in fatto e in diritto:
è stato presidente della Sezione bellinzonese della __________; con scritto 8 ottobre 1996 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla stessa.
Il 4 luglio 1997 l'assemblea della Sezione (peraltro contestata nella sua regolarità e validità) ha eletto un nuovo presidente nella persona di __________ e un nuovo comitato. Due richieste scritte rivolte all'ex presidente di voler consegnare il materiale e la documentazione in suo possesso sono rimaste senza esito (C e D): da qui l'istanza in esame.
Ciò nonostante la Pretura ha confermato l'udienza del 2 febbraio 1998 alle 16.00, ritenuta intempestiva l'istanza di rinvio e tenuto conto della precedente analoga istanza già accolta.
Il convenuto è quindi rimasto assente dal contraddittorio e dalla procedura, decisa in base alle prove documentali prodotte dall'istante.
Contro la sentenza che ha integralmente accolto la domanda dell'istante, __________ ha presentato ricorso per cassazione. In ordine lamenta di non aver potuto contestare le richieste di controparte, ritenendo ingiustificata la decisone pretorile di non concedergli il secondo rinvio dell'udienza; nel merito rimprovera al primo giudice di non aver constatato la mancanza di legittimazione di __________ ad agire per conto della Sezione bellinzonese della __________ e, comunque, di non detenere la documentazione e il materiale di cancelleria richiesti in causa.
Prima di ogni altra censura, va affrontato il tema della partecipazione al processo del ricorrente. A prescindere dai motivi che hanno indotto la Pretura ad accogliere una prima richiesta di rinvio dell'udienza, sta il fatto che la seconda analoga istanza, contrariamente a quanto addotto dal pretore, non è né tardiva, né ingiustificata. Essa è stata presentata con invio raccomandato alla Pretura il 30 dicembre 1997 (registrato in entrata il giorno seguente); è vero che il termine per la seconda udienza era noto al convenuto fin dagli ultimi giorni di novembre e che quindi egli ha atteso quasi esattamente un mese prima di chiederne il rinvio: ciò non è tuttavia determinante per stabilire la tardività dell'istanza. La domanda di rinvio di un'udienza è infatti considerata tempestiva se è presentata con un anticipo tale da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e -eventualmente- di notificare in tempo alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 136, N. 2).
Nel caso di specie il giudice ha disposto di un altro mese per dar seguito a tali incombenti: ciò che rende l'istanza indubitabilmente tempestiva.
Per quanto riguarda la fondatezza dei motivi, non v'è che da considerare la lettera dell'art. 136 cpv. 1 CPC che, tra i motivi gravi sui quali può fondarsi una richiesta di rinvio, annovera anche gli impegni parlamentari di cui pacificamente fanno parte le sedute del Gran Consiglio. Nel concreto, l'istante ha sufficientemente comprovato il suo impedimento producendo il Calendario ufficiale dei lavori parlamentari; la sua appartenenza al Legislativo cantonale è notoria.
Impedendo ingiustificatamente al ricorrente di partecipare al contraddittorio, il primo giudice ha leso il suo diritto di essere sentito (art. 4 Cost), ciò che realizza il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. e CPC. In virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC, se il ricorso per cassazione viene accolto per questo motivo, con l'annullamento della sentenza impugnata, la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio dopo aver citato le parti per il contraddittorio.
A dipendenza dell'esito del ricorso, ogni altra censura non ha motivo di essere esaminata, ma sarà semmai dibattuta nella sede pretorile.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Al proposito il formale ritiro delle osservazioni al ricorso, operato dall'istante, non ha nessuna rilevanza per il carico delle ripetibili poiché la stessa parte è soccombente in questa procedura.
Vista la particolarità del motivo che ha condotto all'accoglimento del ricorso, non viene applicata nessuna tassa di giustizia e le ripetibili vanno accollate allo Stato poiché il motivo di cassazione è la conseguenza di una decisione processualmente scorretta del primo giudice (II CCA 19.9.1994 in re F. SA / I.).
Per questi motivi
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 5 marzo 1998 di __________, è accolto.
Di conseguenza:
La sentenza 6 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullata.
La causa è rinviata allo stesso giudice per nuovo giudizio.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Le ripetibili, in ragione di fr. 200.– sono caricate allo Stato del Canton Ticino.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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