AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.20
Data decisione, Autorità: 15.06.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00020
Lugano 15 giugno 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 febbraio 1998 presentato da
contro
la sentenza 18 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 gennaio 1998 nei confronti di
(patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 16 gennaio 1998 il __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 2’086.10 a saldo di due fatture emesse il 13 maggio 1997 per lavori eseguiti sul veicolo di quest’ultima;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la carta di lavoro (doc. E), sottoscritta dall’escussa;
che la convenuta si è opposta alla domanda avversaria contestando che al documento menzionato possa essere attribuita la qualifica di valido riconoscimento di debito, mentre nel merito contesta il corretto adempimento del contratto ad opera di controparte;
che con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver ritenuto la carta di lavoro e le corrispondenti fatture (doc. B e C), considerate assieme, valido riconoscimento di debito, ha nondimeno respinto l’istanza per il fatto che la convenuta ha reso verosimile l’eccezione di inadempimento del contratto d’appalto da parte del garage, con particolare riferimento alla carente esecuzione dei lavori di riparazione sul veicolo;
che con il presente tempestivo ricorso il __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nella concreta fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il riconoscimento di debito sul quale l’istante basa la sua domanda di rigetto non è un contratto bensì la dichiarazione unilaterale della convenuta con la quale riconosce di dovere a controparte l’importo di fr. 2’083.70, quale “pagamento totale” delle prestazioni di quest’ultima;
che questo riconoscimento non è stato assoggettato a condizione alcuna, tantomeno risulta che lo stesso valga unicamente a conferma del ritiro del veicolo come sostenuto dalla convenuta;
che a questo chiaro e incondizionato riconoscimento di debito l’escussa non ha saputo opporre nessuna valida eccezione, tra le quali rientrano quelle relative alla formazione del riconoscimento (eventuale incapacità della parte, nullità dell’impegno assunto, vizio del consenso, ecc; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 29-33), all’esigibilità del credito (casi di estinzione del debito; Panchaud/Caprez, op.cit., § 34-38) o a vizi di natura formale attinenti alla procedura di rigetto come tale (foro, res iudicata, ecc.; Panchaud/Caprez, op.cit., § 39-51);
che l’eccezione di inadempimento, a torto ammessa dal primo giudice, non è per contro proponibile nel caso di specie proprio perché la pretesa dell’istante non si basa su un contratto;
che quindi il giudizio dedotto in cassazione, che ha erroneamente accolto l’eccezione di inadempimento contrattuale sollevata dall’escussa, dev’essere annullato poiché frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica-zione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia, ritenuto in ogni caso che il rigetto può essere concesso limitatamente alla somma riconosciuta di fr. 2’083.70 oltre interessi del 5% dal 13 giugno 1997 (art. 102 cpv. 2 CO).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso 27 febbraio 1998 del __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente a fr. 2’083.70 oltre interessi del 5% dal 13 giugno 1997 l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale verserà al ricorrente un’indennità di fr. 80.-.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster