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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.19
Data decisione, Autorità: 10.06.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00019
Lugano 10 giugno 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 febbraio 1998 presentato da
contro
la sentenza 20 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 20 gennaio 1998 nei confronti di
(patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, emesso per l’incasso di fr. 2’500.– e accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
A valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto il decreto supercautelare 28 agosto 1997 (doc. D) con il quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha posto a carico della moglie l’obbligo di versargli un contributo alimentare mensile di fr. 2’500.– a far tempo dalla data del decreto.
. Al contraddittorio l’escussa si è opposta alla domanda di rigetto dell’opposizione contestando di dovere l’importo posto in esecuzione al quale ha opposto in compensazione la somma di fr. 4’032.25, pari agli alimenti versati per i mesi di luglio e agosto 1997 e che il pretore ha dichiarato non dovuti.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che l’escussa ha comprovato la sua eccezione di compensazione con riferimento ai contributi da lei pagati per il periodo dal 10 luglio 1997 al 28 agosto 1997 nonostante non fossero dovuti come dichiarato dal pretore con decreto 2 settembre 1997 (doc. 7), ha respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa nonostante il chiaro tenore dell’art. 125 cifra 2 CO.
Con osservazioni 16 marzo 1998 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.
Preliminarmente, per quanto attiene alla ricevibilità del gravame - contestata da controparte- va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera il ricorso, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 329). In concreto, poichè dal contenuto del ricorso emerge chiaramente che il titolo di cassazione invocato è quello dell’errata applicazione del diritto materiale (art. 327 lett. g CPC), lo stesso è sicuramente ricevibile. Anche le ulteriori carenze formali evidenziate dalla resistente non ne compromettono la ricevibilità ritenuto che dal contesto dell’atto ricorsuale quest’ultima ha potuto agevolmente dedurre quale fosse la decisione impugnata e quale fosse l’oggetto del ricorso (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3, art. 329).
Per quanto concerne la richiesta di deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di tasse, spese e ripetibili, la stessa deve essere respinta poiché l'istituto della cauzione processuale non trova applicazione nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione. In quest’ambito, a differenza di quanto avvenuto per l’istituto dell’assistenza giudiziaria che è stato espressamente codificato all’art. 27 della nuova LALEF, il legislatore non ha derogato alla prassi sino ad oggi in uso che non riconosce l’istituto della cauzione processuale (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 332; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 8 ad art. 153).
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base del quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
L’eccezione di estinzione del debito non deve essere semplice-mente resa verosimile, ma deve essere provata con documenti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 143).
Controversa nella fattispecie è essenzialmente la proponibilità dell’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa.
Il ricorrente non contesta l’esistenza del credito opposto in compensazione che peraltro è stato debitamente comprovato mediante produzione del doc. 7 (che attesta come gli alimenti per i mesi di luglio e agosto 1997 non fossero dovuti) e degli estratti conto doc. 1 e 2 (che provano l’avvenuto pagamento di questi stessi alimenti). Egli invece nega la possibilità della compensazione. Orbene, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente -nel caso concreto- l’art. 125 n. 2 CO non trova applicazione; infatti, questo disposto impedisce l’estinzione del debito per compensazione con un contributo alimentare salvo il caso in cui l’eccezione venga sollevata con riferimento a un credito per alimenti, quindi di identica natura a quello fatto valere in giudizio (SJZ 1984, N. 43, pag. 250). Il giudizio impugnato corrisponde pertanto a una corretta applicazione del diritto sostanziale.
Visto quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 febbraio 1998 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, sono poste a carico del ricorrente, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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