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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.17
Data decisione, Autorità: 10.06.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00017 16.98.00018
Lugano 10 giugno 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 24 febbraio 1998 presentati da
(patr. dall’avv. __________)
contro
le sentenze 26 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud (inc. EF.97.661 e EF.97. 662) nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con istanza 22 ottobre 1997 nei confronti di
– __________ – __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte separatamente dai convenuti ai PE no. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio (emessi in relazione allo stesso credito), domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
I convenuti, chiamati in causa quali debitori solidali dell’importo controverso, si sono opposti all’istanza contestando l’esigibilità della pena convenzionale nonché la validità del contratto medesimo, da loro disdetto il giorno dopo la sua sottoscrizione.
Con separate sentenze 26 novembre 1997 il primo giudice ha respinto l’istanza non potendosi desumere dal contratto di compravendita, in particolare dalla clausola n. 5 delle condizioni generali, l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per il fatto che la procedente non ha provato l’adempimento delle condizioni poste da questa clausola all’esigibilità della pretesa posta in esecuzione.
Ai ricorsi la controparte non ha formulato osservazioni.
In applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi, di identico contenuto, presentati contro le sentenze 26 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud nelle cause inc. no. EF 97.661 e EF 97.662, vengono decisi con un’unica motivazione trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia il contratto di compravendita sottoscritto da entrambe le parti quali debitori solidali (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep 1989 334).
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.
Controversa nella fattispecie non è tanto la qualifica di riconoscimento di debito del contratto di compravendita sul quale la procedente basa la sua pretesa, bensì l’esigibilità della pretesa medesima.
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, l’interpretazione data dal primo giudice alla clausola n. 5 delle condizioni generali del contratto 19 settembre 1997, non è arbitraria.
Trattasi infatti di una clausola che prevede -sotto il titolo “Ritardo d’accettazione”- il pagamento di una penale del 15% del prezzo di vendita del veicolo nel caso in cui, nonostante diffida scritta e assegnazione di un termine, l’acquirente rifiuti di prendere in consegna il veicolo.
Di fronte a una simile clausola, chiaramente assoggettata a delle condizioni, spettava alla procedente provare di aver ossequiato a queste formalità (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 16), prova che però ella non ha fornito.
Se poi, nel merito, la rescissione unilaterale del contratto debba o possa essere assimilata a una rinuncia al ritiro del veicolo è questione che esula dalla presente procedura di rigetto dell’opposizione, caratterizzata dalla liquidità formale del titolo di rigetto.
Ne discende che i ricorsi, che non hanno evidenziato il titolo di cassazione invocato, devono essere respinti.
Alla controparte che non ha formulato osservazioni non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 24 febbraio 1998 di __________ nei confronti della sentenza del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. no. EF.97.661) è respinto.
Il ricorso per cassazione 24 febbraio 1998 di __________ nei confronti della sentenza del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. no. EF.97.662) è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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