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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.211
Data decisione, Autorità: 01.06.2011, PRPEN
Titolo: Guidare autovettura in stato di ubriachezza
Incarto n. 10.2010.211 DA 1627/2010
Bellinzona 1 giugno 2011
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: avv. DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l’autovettura targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.42 – max 1.88 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
reato previsto dall’art. 91 cpv.1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 6 aprile 2010 n.1627/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'600.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 aprile 2010;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assitito dall’imputazione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
2.Quale deve essere l’eventuale pena.
3.Se l’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e, se sì, per quale periodo di prova.
4.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 22 e 52 CP; 91 cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di tentata guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1627/2010 del 6 aprile 2010.
manda ACCU 1
esente da pena, ritenuto che colpa, la gravità del caso e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, art. 52 CP
carica all’imputato tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- con motivazione scritta e di fr. 300.- senza motivazione scritta.
respinge di conseguenza la richiesta di riconoscimento delle ripetibili avanzata dalla difesa.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- tassa di giustizia senza motivazione
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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