AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.485
Data decisione, Autorità: 02.12.2010, PRPEN
Titolo: Soggiorno senza valido certificato e permesso della Polizia degli stranieri
Incarto n. 10.2010.485 DA 3722/2010
Bellinzona 2 dicembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri
soggiorno illegale
per avere soggiornato illegalmente a __________ nel periodo 29 aprile 2010/11 agosto 2010, senza essere in possesso di un certificato valido di legittimazione né di un permesso della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. b LStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 3722/2010 di data 23 agosto 2010 del che propone la condanna dell'accusato:
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 settembre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 2 dicembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 28 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
2.Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47 CP; 115 cpv. 1 lett. b LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara autore colpevole di soggiorno illegale per avere soggiornato illegalmente a __________ nel periodo 29 aprile 2010/19 luglio 2010 (giorno del suo matrimonio), poiché il suo permesso N era scaduto il 28 aprile 2010.
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 900.- (novecento), decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt Aarau il 15 gennaio 2010.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona;
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 100.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster