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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2010.74
Data decisione, Autorità:
26.02.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere di pagare il biglietto del trasporto pubblico
Incarto
n.
10.2010.74
DA
666/2010
Bellinzona
26
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico;
fatti avvenuti il 20 settembre 2009 a __________;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 666/2010
di data 15 febbraio 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
-
Alla multa di fr. 100.-,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 1.
-
Al versamento alla parte
civile Autopostale SA (in rappr. di TPL) dell'importo di fr. 180.- a titolo di
risarcimento.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 16 febbraio 2010 dall'accusato;
considerato che
dai documenti ora agli atti risulta che ACCU 1 ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 180.- di cui all'invito 8
gennaio 2010 del Procuratore pubblico;
che
visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente ACCU
1, come avrebbe fatto se egli non avesse negligentemente omesso di comunicargli
il citato pagamento (avrebbe dovuto produrre al Ministero pubblico una copia
della ricevuta di pagamento come richiesto in grassetto nella notifica di
procedimento penale);
pronuncia: 1. Il
DA 666/2010 è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti
di ACCU 1 per i fatti del 20 settembre 2009 a __________.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione a:
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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