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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.565
Data decisione, Autorità: 17.06.2010, PRPEN
Titolo: Guida in stato di ubriachezza
Incarto n. 10.2009.565 DA 3719/2009
Bellinzona 17 giugno 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Vera Ferretti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autofurgone targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.07 - max. 1.58 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 31 agosto 2009 n. 3719/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2009;
indetto il dibattimento 17 giugno 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3719/2009 del 31 agosto 2009.
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione della Circolazione, Camorino, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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