AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.494
Data decisione, Autorità: 27.04.2010, PRPEN
Titolo: Opporsi alla prova del sangue per guida in stato di inattitudine
Incarto n. 10.2009.494 DA 3363/2009
Bellinzona 27 aprile 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura Audi targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 18.04.2009 concludente per uno stato di ebrietà “leggero”;
fatti avvenuti a __________ il 17.04.2009;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 19.04.2009;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa n. 3363/2009 di data 10 agosto 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'200.- (milleducento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 aprile 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento della scemata imputabilità per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’incapacità alla guida;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Se ha agito per l’imputazione 1.2 in stato di scemata imputabilità.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
carica allo Stato tasse e spese rimanenti.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino, (1554),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1'300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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