AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.512
Data decisione, Autorità: 26.11.2010, PRPEN
Titolo: Impedire ad agenti di Polizia di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni a causa di ebrietà; consumo di stupefacenti
Incarto n. 10.2010.512 DA 2103/2009
Bellinzona 26 novembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 DI 1)
prevenuto colpevole di
per avere, a __________, in data 1° aprile 2009, nottetempo, in preda agli effetti dell’alcol (prova etnografica 1,89 permille), in occasione di un suo controllo, impedito a due agenti della Polizia comunale del borgo di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni, commettendo vie di fatto nei loro confronti, minacciandoli e insultandoli;
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo aprile 2007/25 novembre 2008, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 15 grammi;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 285 cifra 1 CP e 19a LS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 settembre 2010 n. 2103/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decreta nei suoi confronti dalla Pretura Penale di Bellinzona il 30.06.2008 .
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 maggio 2009;
indetto il dibattimento 26 novembre 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede per la contravvenzione alla LS, essendo di poca entità, l’esenzione dalla pena e per il reato di cui al punto 1 del decreto di accusa chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena, che non deve essere quella detentiva, poiché comprometterebbe i cambiamenti fatti dall’accusato e la sua vita professionale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 285 cifra 1 CP, 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2103/2009 del 23 settembre 2010.
condanna ACCU 1
a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 40 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 30 giugno 2008
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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