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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.11
Data decisione, Autorità: 05.06.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00011
Lugano 5 giugno 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 febbraio 1998 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 15 gennaio 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 aprile 1995 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 300.– oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’applicabilità del CCL all’attività da lei svolta.
Con il querelato giudizio il giudice di pace, esclusa l’applicabilità del CCL alla convenuta la cui attività non rientra tra quelle enunciate all’art. 2 cpv. 2 del Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CCL, ha respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame la Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitraria-mente valutato le prove, in particolare per non essersi attenuto al preavviso dell’UFIAML –paragonabile a un parere peritale– secondo il quale la convenuta sarebbe assoggettata al CCL, quindi all’obbligo di sottoporsi ai controlli previsti.
Con osservazioni 26 febbraio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
La conclusione del primo giudice secondo la quale quest’ultima non rientrerebbe nella categoria delle ditte assoggettate dal Decreto federale al CCL, è arbitraria siccome in urto con le risultanze istruttorie, dalle quali risulta esattamente il contrario.
In particolare, l’art. 2 cpv. 2 in fine del Decreto federale assoggetta al CCL in forma non equivoca anche “le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio)”. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, poiché questo stesso disposto estende la definizione di aziende di falegnameria anche alla fabbriche di mobili da cucina, si deve giocoforza concludere all’applicabilità del CCL anche alla convenuta che per sua stessa ammissione si occupa del montaggio di questi mobili. Una diversa soluzione, nel senso ipotizzato dal giudice di pace, è frutto di un’interpretazione del testo di legge contraria al suo chiaro tenore.
Ad identica soluzione si giunge anche sulla base del parere 7 luglio 1995 dell’UFIAML, richiesto dal giudice di pace medesimo. A proposito di questo scritto, pur non potendogli conferire lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria non avendo per oggetto una questione di fatto bensì di diritto (art. 247 cpv. 1 CPC), trattasi nondimeno del parere di un esperto del ramo che il giudice non può semplicemente ignorare senza darne spiegazione alcuna in sentenza.
Ne discende pertanto che secondo l’art. 2 cpv. 2 del Decreto federale, che ha conferito obbligatorietà generale al CCL –senza quindi che sia necessaria un’eventuale adesione a un’associa-zione di categoria come preteso dalla convenuta– quest’ultima è assoggettata al CCL, rispettivamente all’obbligo di sottoporsi ai necessari controlli (art. 51 cpv. 2 lett.a CCL) o, se del caso, al pagamento di un’ammenda convenzionale (art. 42 CCL).
Scopo del dibattimento finale è infatti quello di permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, e ciò al fine di garantire il loro diritto di essere sentite (art. 4 Cost.). Il dibattimento finale non può essere sostituito dall’assegnazione alle parti di un termine per formulare osservazioni scritte, procedere non conforme alla procedura per le cause inappellabili.
Comunque, il silenzio delle parti su questo tema, il presene esito del ricorso e la natura della vertenza inducono a non approfondire l’interpretazione del verbale di udienza 31 maggio 1995, in particolare sul significato della locuzione finale: “Si chiede il decreto”.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 5 febbraio 1998 della Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 gennaio 1998 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ è condannata a pagare alla Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie l’importo di fr. 300.–.
L’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a quest’importo.
La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di questa sede di fr. 20.–, da anticipare come di rito dalla parte istante, vanno poste a carico della convenuta che verserà all’istante fr. 100.– a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 30.–
fr. 80.–
sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente l’importo di fr. 120.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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