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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.10
Data decisione, Autorità: 18.05.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00010
Lugano 18 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 febbraio 1998 presentato da
(patr. dallo studio legale __________)
contro
la sentenza 26 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 novembre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
A valere quale titolo di credito l’istante ha prodotto il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti il 13 luglio 1991 (doc. B).
L’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido riconoscimento di debito non essendovi identità tra il credito posto in esecuzione e quello menzionato nel contratto di vendita a rate prodotto a valere quale riconoscimento di debito, contratto di cui ha inoltre eccepito la nullità siccome carente dell’indicazione del termine di riflessione di cui all’art. 226a cpv. 2 n. 8 CO. Nel merito ha contestato la qualità della merce fornita, diversa rispetto a quella ordinata.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di vendita a rate prodotto dall’istante -che contrariamente a quanto preteso dall’escussa contiene tutte le indicazioni previste dall’art. 226a CO- respinta in quanto tardiva e non comprovata la contestazione in merito alla qualità della merce fornita, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 1’400.- risultante dal contratto medesimo quale saldo del prezzo di vendita.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 11 febbraio 1998, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver ammesso l’esistenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall’istante nonostante non vi sia identità tra il creditore indicato nel titolo e la procedente e neppure tra l’importo menzionato nel contratto e quello posto in esecuzione, lamenta inoltre il fatto per il primo giudice di non aver verificato se il contratto di vendita a rate adempisse a tutti i requisiti previsti dall’art. 226a CO, in particolare quello della chiara indicazione del termine di riflessione. Da ultimo rimprovera al giudice di essere andato ultra petita riconoscendo a controparte un’indennità neppure richiesta.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito. Nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 17 e 20; Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Nella fattispecie, a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di vendita a rate sottoscritto dalle parti il 13 luglio 1991, che di principio costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione per il prezzo di compravendita pattuito a condizione che il venditore abbia dal canto suo fornito la merce venduta e che il contratto adempia ai requisiti posti dagli art. 226a segg. CO (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 71 II).
Avendo la venditrice fornito la merce pattuita e dovendosi respingere siccome tardiva e non comprovata l’eccezione dell’escussa in merito alla qualità della stessa, il contratto 13 luglio 1991, sul quale figurano tutte le indicazioni imposte dall’art. 226a cpv. 3 CO, costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. In merito alla menzione del termine di riflessione (art. 226a cpv. 2 n. 8 CO), contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente il punto 8 a retro del contratto è sufficientemente chiaro e risponde alle esigenze minime imposte dalla legge ai fini della validità della clausola di rinuncia (Stauder in Commentario basilese, 1996, n. 67 ad art. 226a CO). Pure le altre condizioni alle quali soggiace la validità del contratto di vendita a rate ai sensi dell’art. 226a cpv. 3 CO sono contemplate nel contratto che ci occupa, di modo che lo stesso deve essere equiparato a valido titolo di rigetto dell’opposizione.
Per quanto attiene all’identità tra la creditrice dell’importo controverso -__________ - e la __________, trattasi della stessa persona giuridica che ha semplicemente effettuato il 12 giugno 1996 una modifica della propria ragione sociale (FU n. __________ del ), di modo che la censura si appalesa infondata. Il fatto poi che in calce alla carta da lettera utilizzata dall’istante figuri la menzione “ ” non giova alla tesi ricorsuale dovendosi fare riferimento all’indicazione del nominativo dell’istante che è lo stesso che figura sul PE.
Pure destituita di fondamento è l’ulteriore censura secondo la quale non vi sarebbe identità tra il credito indicato nel contratto e quello posto in esecuzione. Dalle indicazioni contenute nel PE risulta in modo chiaro e inequivocabile che il credito posto in esecuzione è quello oggetto del contratto di vendita a rate 13 luglio 1991, il PE fa infatti esplicito riferimento a questo contratto nonché all’importo di fr. 1’710.- pari al prezzo complessivo di vendita pattuito dalle parti.
Da ultimo, anche il rimprovero mosso al pretore di aver giudicato ultra petita riconoscendo alla procedente un’indennità a titolo di ripetibili, si rileva infondato avendo quest’ultima chiaramente rivendicato in sede di contraddittorio il pagamento di un’indennità a questo titolo.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
All’istante che non ha formulato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 febbraio 1998 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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