AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.9
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00009
Lugano 7 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 gennaio 1998 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 9 gennaio 1998 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 9 dicembre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 932.50 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 dicembre 1997 il __________ di __________ e ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 932.50 corrispondenti alle spese sostenute per l’immatricolazione in Svizzera di un veicolo di proprietà del convenuto e da questi ceduto all’istante a parziale pagamento del prezzo di un nuovo veicolo da questi acquistato presso lo stesso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale per aver riconosciuto nella documentazione prodotta dall’istante la sussistenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, oggetto della procedura che oppone le parti non è una domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione, per la quale non è indubbiamente dato un valido titolo, bensì un’azione ordinaria basata sugli art. 291 segg. CPC;
che sulla procedura seguita non vi sono dubbi né possibilità di equivoco: non chiedeva il rigetto dell’opposizione l’istanza 9 dicembre 1997, né il giudice di pace –agendo correttamente– non ha adottato la procedura sommaria;
che quindi, tralasciando siccome non pertinenti le contestazioni ricorsuali in merito all’assenza di un valido riconoscimento di debito, le ulteriori argomentazioni e contestazioni sul merito della vertenza, sollevate dal ricorrente non possono essere ritenute, siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
che all’istante, che non ha formulato osservazioni al gravame, non vengono riconosciute ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 gennaio 1998 di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 60.–
b) spese fr. 40.–
fr. 100.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster