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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.8
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00008
Lugano 3 giugno 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 1998 presentato da
contro
la sentenza 15 gennaio 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 settembre 1997 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 838.- oltre accessori, pretesa
respinta dal primo giudice che ha invece accolto la domanda riconvenzionale di fr.
1’000.- fatta valere dalla parte convenuta;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 12 settembre 1995 __________ a ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 838.- a titolo di risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo che il 6 ottobre 1993, mentre si trovava fermo a un distributore di benzina a __________e, è stato urtato da tergo dal veicolo di proprietà della convenuta guidato in quel frangente da __________. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver cagionato il danno fatto valere dall’istante rilevando che è stato quest’ultimo a effettuare una manovra di retromarcia senza avvedersi del suo veicolo fermo a tergo, ragione per la quale ha fatto valere in via riconvenzionale una contropretesa di fr. 1’000.–.
Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, tra le quali la deposizione della teste __________ che ha evidenziato come la causa della collisione sarebbe da addebitare alla manovra di retromarcia intrapresa dall’istante, ha respinto la domanda risarcitoria di quest’ultimo e ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie per non aver ritenuto provata la sua versione dei fatti in merito alla dinamica della collisione sulla quale basa la sua pretesa risarcitoria, ancorché confermata dal teste __________.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto per il giudice di pace di aver fatto propria la tesi di parte convenuta
-secondo la quale sarebbe stato il veicolo dell‘istante a urtare quello della convenuta nell’eseguire una manovra di retromarcia senza avvedersi del veicolo di quest’ultima fermo a tergo- piuttosto che quella da lui proposta, non può essere considerato arbitrario.
La conclusione del primo giudice trova infatti riscontro nella
deposizione della teste __________, resa davanti a lui all’udienza del 17 gennaio 1996, assente l’attore, ancorché regolarmente citato. A questa versione dei fatti questi si limita a contrapporre una dichiarazione scritta resa da __________, persona che avrebbe assistito alla collisione.
Sennonché la dichiarazione scritta di __________ non costituisce mezzo di prova ammesso dalla procedura, nel senso che non può supplire a una testimonianza, ostandovi l’art. 101 CPC che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedere diverso da quello codificato (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, N.16).
Si volesse far riferimento all’art. 86 LCS che, in generale, tende a limitare i rigori formali dei codici cantonali di procedura nei processi della materia specifica, rimarrebbe comunque determinante l’apprezzamento delle prove da parte del giudice (art. 90 CPC). Nel caso di risultanze tra loro discordanti egli è tenuto a operare una scelta secondo un criterio di credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC art. 90, N. 19). In tal senso l’operato del giudice di pace –nel caso concreto– non può essere censurato.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti, deve essere respinto.
Sennonché, anche su questo punto, non appare fuori luogo, ricordare il già citato art. 86 LCS per quanto riguarda la limitazione dei rigori formali della procedura in favore del contenuto delle risultanze, limitatamente –s’intende– alla materia specifica. Valga, comunque, per qualsiasi giurisdizione, l’invito a voler preferire il rispetto dei disposti procedurali che, tutti, perseguono uno scopo sostanziale definito, anche se non sempre esplicito.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC) mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 gennaio 1998 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 40.–
fr. 120.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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