AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.33
Data decisione, Autorità: 02.09.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00033
Lugano 2 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Zali, quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 marzo 1997 presentato da
rappr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 27 febbraio 1997 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile (inc. no. IU.96.00115, __________) promossa con istanza 10 febbraio 1995 da
rappr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di fr. 7’510.35 oltre interessi, somma in seguito ridotta a fr. 7’252.75, in conseguenza di un licenziamento in tronco, e che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 6’515.95 oltre interessi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto:
L’__________ è una ditta individuale attiva nel settore della produzione di accessori per auto. Nella primavera del 1994 la ditta occupava nel suo stabilimento di __________ circa 160 dipendenti, in massima parte donne frontaliere, tra cui anche __________.
Per far fronte alla crisi economica ed all’aumento della concorrenza internazionale, nel corso del mese di luglio 1994 la ditta decise l’attuazione di un piano di ristrutturazione, decisione per altro preannunciata alle maestranze ed alle autorità cantonali: lo stesso prevedeva da un lato il trasferimento di parte della produzione all’estero e dall’altra il licenziamento di un centinaio di operaie a _________ (doc. 3 e 4). Il 7 luglio vennero significate le prime 56 disdette.
Con lettera 28 luglio l’__________ si rivolse alla ditta chiedendole di modificare le motivazioni addotte per il licenziamento di un’operaia, nel senso che esso non era dovuto al suo assenteismo, bensì alla ristrutturazione aziendale. L’__________ rispose il 2 agosto, confermando la veridicità dei motivi addotti, stigmatizzando l’ipocrisia del sindacato per aver chiesto di modificare tale motivazione e il tentativo messo in atto da un dirigente di quest’ultimo di ottenere informazioni confidenziali inerenti i futuri licenziamenti e concludendo nel senso che d’ora in avanti l’__________ non sarebbe più stata considerata come un partner affidabile. Il 5 agosto il sincadato replicava a tale scritto con toni aspri, preannunciando per l’autunno un suo incisivo intervento a salvaguardia dei diritti dei lavoratori impiegati nell’azienda (doc. 2).
Il 26 settembre la direzione dell’__________ sottoponeva ai dipendenti una proposta volta ad evitare il secondo pacchetto di 40 licenziamenti: in sostanza si trattava di lavorare a metà tempo (una settimana sì e una no) per un periodo di tre mesi, con la possibilità di recuperare nel 1995 le ore perse (doc. M). La proposta venne accettata dalle maestranze.
non diede alcun seguito allo scritto.
Poche ore dopo l’inizio dello sciopero, e meglio alle ore 11.49 del 3 novembre, l’__________ licenziò in tronco 6 dipendenti, rimproverando loro l’assenza dal posto di lavoro e la particepazione ad uno sciopero illegale e annuciando nel contempo una trattenuta pari ad un quarto del salario mensile; il giorno seguente, perdurando lo sciopero, la ditta significò altri 26 licenziamenti in tronco, tra cui nel pomeriggio quello della qui istante (doc. B), per il medesimo motivo e con la medesima trattenuta; il 7 novembre anche le rimanenti scioperanti vennero licenziate in tronco: tutti i licenziamenti sono stati puntualmente contestati dalle dipendenti per il tramite del sindacato (doc. C).
Lo sciopero venne formalmente chiuso venerdì 11 novembre.
Nel corso dell’udienza di discussione del 24 marzo 1995 la convenuta si è opposta all’istanza, ritenendo del tutto giustificato il licenziamento in tronco: era in effetti evidente -a suo parere- che lo sciopero messo in atto fosse illegittimo, lo stesso non adempiendo le condizioni poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
In una successiva udienza indetta per il 10 maggio 1996 l’istante ha proceduto a ridurre le sue richieste a fr. 7’252.75.
Il giudice di prime cure ha preliminarmente accertato che nel caso di specie lo sciopero non era legittimo, siccome non ossequiava il principio della proporzionalità, rispettivamente in quanto il provvedimento non costituiva l’unico ed ultimo mezzo per ottenere la stipulazione di un contratto collettivo. Il fatto che lo sciopero fosse illecito non comportava tuttavia ancora l’accoglimento della tesi della convenuta: la partecipazione allo stesso da parte del lavoratore poteva infatti costituire un motivo giustificante un licenziamento in tronco unicamente nella misura in cui in precedenza fosse stato fissato un termine imperativo entro il quale interrompere lo sciopero, rispettivamente riprendere il lavoro e ciò con la comminatoria del licenziamento immediato, oppure se l’interruzione si fosse protratta a tal punto da giustificare una tale misura senza preavviso. Ora, nel caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare della durata limitata della sospensione dell’attività, di neppure mezza giornata, e del fatto che alla scioperante mai venne intimato di riprendere il lavoro con la comminatoria del licenziamento in tronco in caso d’inesecuzione, appariva giustificato concludere che un simile comportamento non poteva essere ritenuto contrario alla buona fede e non era tale da distruggere la fiducia reciproca che il rapporto di lavoro implicava e neppure era tale da rendere intollerabile per il datore di lavoro la prosecuzione del contratto fino al termine del periodo di disdetta, ciò che rendeva ingiustificato il suo licenziamento in tronco: di qui la condanna della convenuta a rifonderle fr. 4’031.10 a titolo di pretese salariali residue e fr. 2’013.90 a titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato; poiché neppure ricorrevano gli estremi per un abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte della dipendente, non essendo in effetti ravvisabile una sua intenzione di autolicenziarsi, la convenuta è stata pure condannata a rifondere alla controparte la trattenuta pari ad un quarto del salario mensile (fr. 470.95), operata a suo tempo (doc. D).
Richiamando il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, la ricorrente ritiene che la partecipazione dell’istante ad uno sciopero illegittimo costituisse di per sé un motivo grave giustificante il suo licenziamento in tronco, il che escludeva che le pretese salariali e l’indennità per licenziamento ingiustificato fossero dovute; in ogni caso, un licenziamento immediato si giustificava pure tenendo conto di tutte le circostanze del caso, non potendosi ragionevolmente pretendere dal datore di lavoro che avesse a proseguire con il rapporto di lavoro fino al normale termine di disdetta: di fatto, il giudizio del Pretore, che si era limitato a considerare la (relativamente corta) durata dell’astensione dal lavoro, tralasciando però di esaminare le altre circostanze precedenti la comunicazione del licenziamento, era troppo limitativo e con ciò arbitrario; non era comunque vero che la dipendente non fosse stata avvisata delle conseguenze in caso di inizio o prosecuzione dello sciopero, né era vero che essa venne licenziata già la mattina del 3 novembre. La ricorrente chiede inoltre che venga accertata la legittimità della trattenuta di un quarto del salario da lei operata al momento del licenziamento, rilevando come la dichiarazione di uno sciopero illecito ad oltranza dovesse essere interpretata come un abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO; in considerazione della complessità della fattispecie appariva infine giustificato modificare il giudizio sulle ripetibili di primo grado, applicando un’aliquota percentuale superiore a quella del 5%, tendente al massimo previsto dall’art. 9 TOA.
La richiesta di annullamento della sentenza e di rinvio degli atti al giudice di primo cure, formulata in via subordinata, era per contro giustificata in quanto la motivazione con cui il Pretore aveva ammesso l’illegittimità del licenziamento in tronco era troppo vaga, limitativa e comunque non tale da soddisfare le esigenze di motivazione della sentenza previste dalla legge; l’annullamento s’imponeva d’altro canto nella misura in cui il giudizio era stato reso senza che il giudice si fosse premurato, nonostante la massima ufficiale imposta dall’art. 343 CO, di accertare o verificare d’ufficio la fondatezza di altri fatti rilevanti per il giudizio.
In via ancor più subordinata, la ricorrente chiede che le pretese salariali a favore dell’istante vengano ridotte nella misura inizialmente chiesta dalla stessa controparte e non, come invece fatto dal Pretore, sulla base di dati medi, atteso inoltre che non può essere riconosciuta l’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato, non essendo state né evidenziate né provate le “gravose ripercussioni economiche” e le “peculiarità del caso”, che a giudizio del primo giudice l’avrebbero giustificata.
Con osservazioni 2 aprile 1997 la parte istante ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 cons. 3a; 119 Ia 32 cons. 3, 119 Ia 117 cons. a).
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le conseguenze di un licenziamento in tronco notificato ad un lavoratore per la sua partecipazione ad uno sciopero sono molto diverse a dipendenza della circostanza se l’agitazione posta in atto fosse stata legittima o meno (cfr. Aubert-Piguet, L’exercice du droit de grève, in AJP 1996 p. 1499 e seg.; Staehelin, Commentario zurighese, N. 18 ad art. 337 CO; Vischer, SPR VII/1, III, p. 136; Fragen aus dem Kollektivarbeitsrecht, in AJP 1995 p. 553; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. ed., Berna 1997, p. 230 e segg.; DTF 111 II 245 e segg.; in JAR 1989 p. 295 è stato per contro esaminato il caso in cui l’agitazione era parzialmente legittima).
a) deve essere stato promosso da un’organizzazione legittimata a condurre negoziati con la parte avversaria,
b) deve essere atto a conseguire risultati che rientrano nel disciplinamento dei rapporti di lavoro (contratto collettivo),
c) non deve essere lesivo di un obbligo di pace del lavoro assunto contrattualmente o previsto dalla legge,
d) deve infine essere rispettoso del principio dell’adeguatezza.
A questo stadio della lite è pacifico che nel caso di specie non sia stato violato alcun obbligo di pace del lavoro (lett. c). Le parti sono per contro di parere opposto per quanto riguarda l’esistenza delle altre tre condizioni: così, se da una parte la resistente ritiene lo sciopero rispettoso del principio dell’adeguatezza e della proporzionalità (lett. d), dall’altra la ricorrente contesta sia che all’__________, da lei definito un interlocutore scorretto e querulante, potesse essere attribuita la qualifica di organizzazione legittimata a condurre negoziati con la parte pardronale (lett. a), sia che gli obiettivi concretamente perseguiti con l’agitazione, cioè la conclusione di un generico contratto collettivo e la revoca di alcuni licenziamenti, potessero costituire risultati suscettibili di essere regolamentati a mezzo di un CCL (lett. b).
Nel caso concreto, atteso -come vedremo- che lo sciopero risulta manifestamente lesivo del principo della proporzionalità e dell’adeguatezza, non costituendo in concreto l’ultima ratio per uscire da una situazione di “impasse” (DTF 111 II 253 e 258; RDAT 1987 N. 11 consid. 6a; Vischer, Fragen aus dem Kollektivarbeitsrecht, in AJP 1995 p. 553; Aubert-Piguet, op. cit., p. 1499; Staehelin, op. cit., ibidem), una specifica disamina delle censure sollevate dalla parte ricorrente non risulta necessaria, di modo che la questione circa l’esistenza delle due condizioni poste alle lett. a e b può rimanere irrisolta.
10.1 L’istruttoria ha chiaramente provato che, prima di decretare lo sciopero, soltanto in due occasioni il sindacato prese contatto con la direzione della ditta, e meglio con la lettera 5 agosto 1994 (con cui a seguito di un caso individuale esso si diceva intenzionato ad intraprendere in autunno quanto possibile a tutela dei diritti dei dipendenti, doc. 2) e con lo scritto 6 ottobre 1994 (mediante il quale trasmise alla convenuta una bozza di contratto collettivo, chiedendo nel contempo di essere convocato per un primo incontro da tenersi entro il 21 ottobre, con l’avvertimento che la scadenza infruttuosa di quel termine lo avrebbe costretto a denunciare pubblicamente il fatto e a mettere in atto ogni e qualsiasi azione ritenuta opportuna per la salvaguadia dei diritti dei dipendenti, doc. O).
È addirittura lampante che, agendo in tal modo, senza cioè aver intrapreso altro (se non un breve intervento sulla stampa ticinese, cfr. doc. 28), il sindacato non abbia posto in atto tutto quanto fosse ragionevolmente possibile per instaurare una trattativa con la controparte: innanzitutto, nonostante la ditta non avesse risposto allo scritto di cui al doc. O, il sindacato non si premurò -contrariamente alla prassi vigente nell’organizzazione sindacale (teste _________ p. 33)- di intimarle un formale richiamo, ma neppure di sollecitarla in altro modo per iscritto o per telefono. Chiaro che il sindacato avrebbe d’altro canto potuto intraprendere altri passi, prima di giungere ad uno sciopero a tempo indeterminato: si pensi alla creazione di un fronte unico sindacale (per altro ventilato con lo scritto di cui al doc. 2, ma non preso seriamente in considerazione dal sindacato stesso, tanto è vero che i suoi dirigenti non ritennero di contattare le altre organizzazioni di categoria, quali i sindacati __________ e __________; cfr. testi _________ p. 82 e _________ p. 83 e 84), ad una convocazione della controparte davanti all’Ufficio di conciliazione (possibile in forza dell’esplicita autorizzazione dei lavoratori, doc. ZZ), ad una formale minaccia di ulteriori misure di lotta, all’attuazione di misure di lotta meno estreme (ad es. protesta al di fuori degli orari di lavoro, altre agitazioni (doc. ZZ), sciopero a tempo determinato), ciò che però non è stato concretamente fatto.
È senz’altro vero che nel corso del 1987 la ditta convenuta si era fermamente opposta alla stipulazione di un contratto collettivo propostole dal sindacato _________ (che tra l’altro aveva chiesto la mediazione dell’Ufficio cantonale di conciliazione). Ciò tuttavia non significa -o comunque il sindacato sulla base di un unico scampolo dei giornali di allora (doc. TT) non poteva ancora in buona fede ritenerlo, essendo inoltre provato che esso non contattò altre organizzazioni sindacali per assumere informazioni di prima mano (testi _________ p. 32, _________ p. 82)- che nelle trattative promosse dall’__________, a 7 anni di distanza, la ditta convenuta avrebbe agito ancora con la medesima fermezza ed intransigenza, rispettivamente che gli eventuali altri mezzi di pressione messi in atto non avrebbero dato alcun riscontro: il solo fatto che la convenuta non avesse risposto alla lettera di cui al doc. O non era comunque evidentemente ancora sufficiente per poter giungere a questa conclusione.
Vero è che in seguito i fatti hanno provato che la convenuta non era assolutamente intezionata a sottoscrivere una convenzione collettiva, prova ne è il naufragio delle trattative spontaneamente poste in atto l’8 novembre dall’Ufficio cantonale di conciliazione (teste __________): al momento di indire lo sciopero -come già accennato- il sindacato, sulla base dei (pochi) elementi a sua disposizione, non lo poteva però ancora sapere con certezza.
10.2 Si volesse anche ammettere, per ipotesi, che a quel momento la via per un dialogo fosse stata chiusa, è in ogni caso chiaro che lo sciopero avrebbe costituito uno strumento di lotta adeguato unicamente se avesse avuto come scopo l’apertura o la riapertura delle trattative tra il datore di lavoro ed il sindacato: nella fattispecie il sindacato è andato tuttavia oltre, non limitandosi a chiedere la semplice apertura di trattative, ma pretendendo già a quel momento (e quindi prematuramente) la sottoscrizione vera e propria di un contratto collettivo. Trattandosi di un’esplicita condizione per la ripresa del lavoro da parte dei lavoratori, la stessa, più che riaprire il dialogo, ne ha di fatto sancito la definitiva chiusura.
10.3 La violazione del principio della proporzionalità e dell’adeguatezza nella scelta del mezzo di lotta (che non costituiva in concreto l’ultima ratio) e nella fissazione degli obiettivi da conseguire con l’agitazione (che, nella misura in cui tendevano alla sottoscrizione di un contratto collettivo, erano a quel momento palesemente prematuri) rende perciò illegittimo lo sciopero indetto dalle maestranze il 3 novembre 1994.
Se ne deve concludere che, per quanto riguarda la valutazione giuridica dello sciopero, il giudizio pretorile non appare certamente arbitrario, venendo così a cadere un presupposto determinante per l’ipotizzata applicazione dell’art. 327 lett. g CPC.
Ne discende, già per questo motivo, che il licenziamento in tronco dell’istante -che come vedremo era cosciente dell’illiceità dell’agitazione- andrebbe considerato del tutto giustificato.
Nel caso concreto non è tuttavia necessario prendere formalmente posizione sulla bontà o meno di tale tesi giuridica: è infatti chiaro che nel caso di specie le condizioni poste da quella norma erano senz’altro adempiute.
12.1 In base all'art. 337 cpv. 1 CO, disposizione di legge sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 2 ad art. 337 CO).
In linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Non si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, op. cit., p. 136). Inoltre il datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).
In altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie, ed in particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep. 1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
12.2 Quanto all’esistenza di una situazione di gravità tale da non poter rendere possibile in buona fede la continuazione del rapporto lavorativo fino al termine della disdetta ordinaria, si osserva quanto segue:
12.2.1 L’istruttoria ha innanzitutto provato che qualche giorno prima dell’inizio dello sciopero le lavoratrici erano state convocate dal datore di lavoro ad una riunione (teste _________ p. 45, __________ p. 51, _________ p. 59, _________p. 66), nel corso della quale quest’ultimo ebbe modo di avvertirle che la partecipazione ad una tale agitazione avrebbe comportato il loro licenziamento (teste __________ p. 51 “è stato detto che non si doveva arrivare al punto di scioperare”; teste __________ p. 59 “siamo state convocate dai signori _________ e __________. Confermo che questi signori ci avevano avvisato che era possibile uno sciopero dicendoci di non aderire ... perché noi avremmo arrischiato il posto di lavoro”; cfr pure quanto detto a _________ da un’operaia in sciopero, la quale conferma come le dipendenti siano state convocate ad una riunione, nel corso della quale il proprietario della ditta avrebbe fatto loro “...un discorso ...” avente per oggetto il suo “... no al contratto collettivo ...” e preannunciando in caso di loro adesione che “... ci avrebbe licenziate tutte”, doc. IV); le dipendenti, da parte loro, erano perfettamente consce del fatto che avrebbero potuto essere licenziate in tronco (come detto a _________ da un’altra scioperante “... e poi ... ha detto che se facevamo lo sciopero ci licenziava tutte ...”, doc. IV), tale circostanza essendo inoltre stata ventilata loro dal sindacato nel corso dell’assemblea del 2 novembre (teste _________ p. 34 “abbiamo valutato ed esposto tutti i rischi e problemi connessi ad una azione di sciopero”; teste __________ p. 52 “prima di iniziare lo sciopero i sindacati ci dissero che il sig. _________ avrebbe potuto licenziarci in tronco”; mentre ad altre operaie ed in particolare a _________ p. 67 e _________ p. 60 e 63 era invece stato detto -a torto- che un licenziamento immediato era impossibile).
Nondimeno esse, pur sapendo a cosa sarebbero andate incontro, hanno deciso di dare inizio allo sciopero.
Ciò posto, è chiaro che il licenziamento in tronco, significato dopo che le dipendenti avevano iniziato l’agitazione, sia senz’altro giustificato: il fatto che i licenziamenti siano stati notificati alle dipendenti in momenti diversi, chi dopo nemmeno mezza giornata dall’inizio dello sciopero, chi dopo una giornata e mezza, chi dopo due e infine chi dopo il quinto giorno, non è, tutto sommato, determinante; determinate, per tutte quante -contrariamente a quanto stabilito in JAR 1989 p. 296- non è infatti il periodo intrecorso tra l’inizio dello sciopero ed il licenziamento (tanto è vero che tutte erano d’accordo con uno sciopero “ad oltranza”, cioè di durata indeterminata), bensì il fatto di averlo deciso e di averlo posto in atto nonostante i chiari avvisi e le esplicite istruzioni che il datore di lavoro aveva loro rivolto in precedenza (cfr. DTF 108 II 303 e Decurtins, op. cit., p. 88 e 90, ove è stata ammessa la legittimità di un licenziamento in tronco nel caso di un’assenza ingiustificata del dipendente per diversi giorni, rispettivamente nel caso -che si attaglia alla fattispecie- in cui l’assenza del lavoratore era stata preceduta da una chiara ed esplicita richiesta di presenza da parte del datore di lavoro).
12.2.2 A titolo abbondanziale, va rilevato che lo sciopero, oltre che attuato in violazione ad un chiaro avvertimento del datore di lavoro, costituiva per quest’ultimo un atto estremamente grave, in quanto posto in atto dalla maggioranza delle maestranze (60/70 operaie del centinaio ancora impiegato, cfr. doc. W, Z): cosicchè un formale avvertimento risultava oggettivamente superfluo.
Non va nemmeno dimenticato che lo sciopero era stato decretato in violazione del principio dell’adeguatezza e della proporzionalità -il che, come già accennato, ne comportava il carattere illegittimo-: tale violazione, avvenuta nelle modalità indicate ai considerandi precedenti, era tuttavia talmente manifesta e grave da costuituire, tenuto conto di tutte le circostanze, un motivo giustificante un licenziamento immediato senza preventivo avvertimento. L’agitazione risultava infatti essere stata indetta a tempo indeterminato e sarebbe terminata -così il doc. R- soltanto alla sottoscrizione del contratto collettivo ed alla revoca di alcuni licenziamenti definiti abusivi (quest’ultima rivendicazione non risulta invero essere stata formulata dalle maestranze (cfr. doc. VV), ma verosimilmente è stata aggiunta dal sindacato). Tali condizioni, oltretutto cumulative, erano a quel momento eccessive e non erano ragionevolmente accettabili dalla controparte: fino ad allora infatti non vi era stata alcuna trattativa ed anzi le dipendenti non avevano mai formulato all’indirizzo del datore di lavoro lamentele o richieste particolari (le stesse verranno formalizzate solo in un secondo tempo, nel corso dello sciopero, cfr. doc. NN e RR nonché il doc. II richiamato dall’Ufficio del lavoro e la testimonianza _________ a p. 86 e concernevano: per quanto riguarda il contratto di lavoro vero e proprio l’adeguamento al rincaro, il pagamento degli straordinari, la durata del lavoro e del periodo di prova, ecc...; nonchè altre rivendicazioni di carattere igienico sanitario); per il datore di lavoro il contratto collettivo pertanto altro non era a quel momento che una scatola vuota, a cui oltretutto in violazione della libertà contrattuale sancita dall’art. 19 CO gli veniva semplicemente imposto di aderire.
A rendere ulteriormente inaccettabile per il datore di lavoro lo sciopero è stato l’atteggiamento tenuto dal sindacato dal 5 agosto 1994 (data dello scritto di cui al doc. 2) e fino all’inzio dell’agitazione, atteggiamento che in base alle norme sulla rappresentanza va ora addebitato alle lavoratrici: l’istruttoria ha innanzitutto provato come già in agosto il sindacato (ed in particolare il segretario regionale di , ), confrontato con un semplice caso individuale e meglio con la contestazione della motivazione di un licenziamento ordinario -sia pure in risposta allo scritto 2 agosto della controparte che formulava nei suoi confronti chiari rimproveri (doc. 2)- non tenne un contegno che le circostanze avrebbero imposto (si trattava in effetti di un unico caso e nemmeno, tutto sommato, poi così eclatante); al contrario il sindacato, con toni insolitamente aspri ed ironici (ad es. “... stiamo tutt’ora tremando di paura ...”, “... il malcelato livore che purtroppo traspare ... potrebbe causarle un pericoloso travaso di bile ...”), sicuramente non consoni ad un’associazione che pretende il ruolo di partner privilegiato tra il datore di lavoro ed i dipendenti e comunque tutt’altro che volti ad aprire un dialogo costruttivo (in quest’ottica è significativo, con riferimento alle prese di posizione della ditta, l’uso di termini quali “panzane”, “logorroiche lettere colme di concetti pseudo -filosofici”, “capziose disquisizioni”, “sterili polemiche”), ha chiaramente lasciato intendere alla convenuta, generalizzando così già a quel momento il conflitto, di non condividere affatto la politica occupazionale dell’azienda (“le consigliamo per il futuro di dedicare un po’ meno di tempo a capziose disquisizioni nei nostri confronti, per investirlo con maggior profitto nella gestione dell’azienda di cui è responsabile”, da cui la richiesta di condizioni di impiego e di salario “migliori e più dignitose di quelle che attualmente la vostra azienda applica”), preannunciando inoltre per l’autunno, con un mal celato intento di sfida (“le garantiamo che non lasceremo nulla di intentato”, e concludendo la missiva con un “a presto, signor __________ ”), un incisivo intervento a tutela degli interessi dei dipendenti (che, per inciso, a quel momento, essa rappresentava solo in minima parte, disponendo di una quindicina di aderenti, teste __________ p. 37). I toni tutt’altro che concilianti nei confronti della controparte sono continuati anche in seguito: si pensi allo scritto-ultimatum del 6 ottobre ( “sappiate ... che questa volta un vostro eventuale rifiuto alla discussione non sarà accolto ... passivamente, e potrebbe innescare una pericolosa spirale di conflittualità, di cui vi dovrete assumere la totale responsabilità”, doc. O), alle dichiarazioni rilasciate alla stampa allo scadere dell’ultimatum stesso ( “, una vergogna”, “in un paese civile queste cose non dovrebbero succedere”, “proposte manicomiali che qualsiasi persona di buon senso non formulerebbe mai”, “la proposta, considerata un vero e proprio ricatto” e per quanto riguarda la disponibilità al dialogo “i sindacati ... sono sul piede di guerra”, “credo che i tempi siano maturi per un’azione dura, incisiva”, “uno sciopero qualcosa d’altro”, doc. 28), allo scritto di convocazione all’assemblea del 2 novembre (che inizia con un “come era facilmente prevedibile ... l’ non ha alcuna intenzione di sottoscrivere il contratto collettivo”, e con cui il sindacato preannuncia una “trattativa dura”, considera “baggianate” le prese di posizione del datore di lavoro, gli rimprovera “provocazioni”, “totale chiusura”, “arroganza”, nonché di “speculare ... sui propri dipendenti” e incita a far sentire “la voce profonda dell’indignazione e del dissenso” doc. Q), alle dichiarazioni proferite a quell’assemblea (sui toni di sfida riferisce la teste __________ p. 49 “mi riferisco ad una sfida tra quelle persone perché il sig. __________ diceva di non essere mai andato d’accordo con il sig. __________ ”; quanto alla mancanza di rispetto per la controparte, la medesima teste riferisce come “_________ ci ha letto lettere che gli aveva scritto il sig. _________ facendo commenti. Lo prendeva in giro in tutti i sensi”) e ribadite nella dichiarazione di cui al doc. VV (ove si stigmatizza “l’atteggiamento arrogante e intransigente assunto dalla direzione” che non trovava giustificazione, a loro dire, “se non quella di speculare sulla pelle dei dipendenti”); il tutto poi senza menzionare quello che è stato detto e scritto da parte del sindacato dopo l’inizio dello sciopero.
12.3 Contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente, il fatto che il datore di lavoro abbia in seguito riassunto alle sue dipendenze alcune lavoratrici licenziate in tronco non significa ancora che il rapporto di fiducia tra le parti non si fosse interrotto: il datore di lavoro, preso atto che l’autorità cantonale aveva bloccato la concessione all’azienda di nuovi permessi di lavoro per frontalieri (teste __________ p. 86 e 87), ha in effetti dovuto fare di necessità virtù, per cui è stata in pratica costretta a riassumere quelle dipendenti che hanno deciso di ripresentarsi, che erano poi quelle che avevano ammesso la loro responsabilità nello sciopero (doc. 14).
12.4 Se ne deve perciò concludere per la legittimità del licenziamento in tronco, il che esclude l’obbligo del datore di lavoro di rifondere alla controparte le pretese salariali ex art. 337c cpv. 1 CO e l’indennità per licenziamento ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO.
Alla luce di tutti gli aspetti di questa complessa fattispecie e in seguito a una valutazione globale delle risultanze istruttorie la conclusione impugnata non può essere condivisa: se ne conclude per l’applicabilità dell’art. 327 lett. g CPC. È infatti insostenibile, nel concreto, la tesi pretorile che considera ingiustificato il licenziamento immediato solo a dipendenza del breve tempo intercorso tra l’inizio dello sciopero e la rescissione immediata del contratto di lavoro. Per costante giurisprudenza il giudizio dev’essere conforme alle risultanze processuali nel loro complesso e non a un elemento isolato della fattispecie.
Comunque l’accoglimento del ricorso in esame appare anche opportuno nell’ambito di una considerazione più generale, apparendo indicato che l’esito delle cause sorte nell’ambito dello sciopero __________ non sia diverso esclusivamente a dipendenza del valore di causa, ovvero del rimedio di diritto previsto dal codice di rito civile.
Il comportamento censurato dalla convenuta non è assimilabile ad un effettivo abbandono del posto di lavoro: a non averne dubbi, l’istante, partecipando a un’agitazione sindacale come quella qui in esame, non aveva affatto inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale ma sopratttutto definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; JAR 1994 p. 229; IICCA 15 marzo 1994 in re D./M. & CO, 23 marzo 1995 in re P./R. SA, 2 novembre 1995 in re L./R., 6 dicembre 1995 in re E./C., 3 aprile 1996 in re A./H. AG), tanto è vero che il lavoro sarebbe senz’altro ripreso al termine dell’agitazione stessa; del resto per le lavoratrici lo scopo dello sciopero, né potrebbe essere altrimenti, era quello di ottenere delle condizioni di lavoro migliori, ciò che presupponeva evidentemente che il rapporto di lavoro tra le parti continuasse anche in futuro.
La giurisprudenza ha in ogni caso già avuto modo di precisare che l’esercizio di uno sciopero illegittimo da parte di un lavoratore non consente alla controparte di operare la trattenuta di cui all’art. 337d cpv. 1 CO (JAR 1982 p. 282).
Ne discende che il giudizio impugnato (su questo punto) non ha ragione di essere censurato.
Atteso che per le cause ordinarie con un valore di fr. 7’510.35 la TOA prescrive un onorario complessivo dal 10 al 20% (art. 9), l’indennità per ripetibili a favore della parte vincente potrebbe ammontare tra fr. 750.- e fr. 1’500.-; trattandosi in casu di un procedimento civile speciale a carattere contenzioso, l’onorario va tuttavia ridotto al 30 - 80% di quello normalmente previsto (art. 15 TOA), potendo perciò variare da un minimo di fr. 225.- ad un massimo di fr. 1’200.-. Tenuto conto che le lett. a e b dell’art. 12 TOA permettono di aumentare tali somme dal 30 al 60 % in caso di pratiche patricolarmente complesse e che hanno coinvolto piu persone, l’indennità per ripetibili attribuita avrebbe dovuto rientrare tra fr. 290.- e fr. 1’920.-.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la presente causa risulta essere simile, se non addirittura identica, a quelle (congiunte per l’istruttoria) che contrapponevano la convenuta stessa ad altre 35 lavoratrici -il che dovrebbe indurre il giudice ad applicare le tariffe percentuali inferiori (IICCA 27 settembre 1995 in re L.K./C.A., 9 gennaio 1997 in re F./N.), se non altro per il fatto che l’intervento del patrocinatore è stato agevolato dalla circostanza che le argomentazioni sollevate erano state riprese rispettivamente servivano anche per le altre 35 cause- nonchè della lieve parziale soccombenza della convenuta in primo grado, appare senz’altro corretto riconoscere in prima sede un’indennità per ripetibili di fr. 400.-, importo in sintonia con la valutazione fatta dal Pretore.
Le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per cassazione 17 marzo 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 febbraio 1997 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
In parziale accoglimento dell’istanza, __________, è tenuta a versare a __________, l’importo di fr. 470.95, oltre ad interessi al 5% dal 01.01.1995.
Trattandosi di vertenza in materia di contratto di lavoro, non si prelevano né tasse né spese. La parte istante è tenuta a rifondere alla controparte l’importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura ricorsuale.
La resistente rifonderà a controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster