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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.5
Data decisione, Autorità: 11.05.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00005
Lugano 11 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1998 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 16 dicembre 1997 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa civile inappellabile promossa con istanza 17 settembre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 500.- a titolo di risarcimento danni,
domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per il danno fatto valere in giudizio.
Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla deposizione della dipendente della convenuta __________ che ha verificato lo stato del veicolo dell’istante prima e dopo il lavaggio accertandone il danneggiamento dopo l’utilizzo dell’impianto della convenuta, ha accolto l’istanza attribuendo a quest’ultima la responsabilità del danno fatto valere dall’istante.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi basato sulla deposizione della dipendente _________ nonostante quest’ultima, licenziata in tronco, nutrisse sentimenti di inimicizia nei suoi confronti. L’insorgente lamenta inoltre l’errata applicazione del diritto sostanziale, non avendo il primo giudice accertato la prova, che competeva all’istante apportare, dei presupposti dell’art. 58 CO, rispettivamente dell’art. 41 CO.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel caso di specie, a sostegno della sua tesi secondo la quale il danneggiamento della carrozzeria del proprio veicolo sarebbe da ricondurre a un difetto dell’impianto di autolavaggio della convenuta (art. 58 CO), l’istante ha prodotto la dichiarazione avviso di sinistro sottoscritta da _________ -allora dipendente della convenuta (doc. A)- e il preventivo della __________ che attesta un intervento di verniciatura per un importo corrispondente a quello fatto valere in causa (doc. C). Egli ha inoltre proposto l’audizione della teste _________ che ha confermato il danneggiamento del veicolo durante la fase di lavaggio presso la convenuta. A proposito di questa testimonianza la ricorrente deduce dalla circostanza del suo licenziamento in tronco, avvenuto il 30 aprile 1997, la sua inimicizia nei confronti di __________ e quindi un interesse all’esito della lite. Sennonché per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di una testimonianza possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti o per altro motivo quale il preteso sentimento di inimicizia di cui si avvale la ricorrente, nella sua valutazione essa può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA).
In concreto, è opportuno ricordare che la prova non è stata eccepita di falso, né al momento della sua assunzione, né poi. Inoltre, la testimonianza appare concorde all’avviso dello stesso sinistro e destinato alla Direzione della società convenuta, sottoscritto dalla stessa __________ il 1° aprile 1997, allora persona certamente non sospetta nei confronti della sua datrice di lavoro (doc. A). In quello scritto si legge che “le spazzole hanno danneggiato la carrozzeria dell’auto”.
In tal senso la valutazione delle prove operata dal primo giudice appare corretta, mancando una contraddizione con altre risultanze istruttorie (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 327, no. 5).
Orbene, che si tratti di risarcire danni dipendenti da atto illecito –come sostiene la ricorrente– o danni sorti da cattivo adempimento di un contratto (cfr. CCC 23.12.1994 Garage C./R.), sta il fatto che in entrambi i casi è stato provato il danno (doc. C) e il nesso causale adeguato fra i segni nella carrozzeria del veicolo e il lavaggio del medesimo. L’eventuale violazione contrattuale è in concreto deducibile dai presupposti descritti, mentre la convenuta non ha portato elementi a sua discolpa all’infuori delle proprie allegazioni. Non è pertanto data una applicazione manifestamente errata di norme del diritto sostanziale.
Alla luce di quanto sopra esposto il gravame deve così essere respinto.
Tasse e spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
All’istante, che non ha formulato osservazioni non vengono riconosciute ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 gennaio 1998 di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 60.–
b) spese fr. 30.–
fr. 90.–
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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