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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.3
Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00003
Lugano 26 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 29 dicembre 1997 presentato da
contro
la sentenza 11 dicembre 1997 del Giudice di pace del circolo della Maggia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 novembre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di __________, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 novembre 1997 lo __________,
per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 80.-, importo corrispondente alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto
8 novembre 1996 della Sezione della circolazione, regolarmente passato in giudicato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l'istanza;
che con scritto 29 dicembre 1997 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 29 dicembre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad una generica contestazione lamentando il mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell’udienza;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che in ogni caso, per quanto attiene alla domanda di rinvio dell’udienza di contraddittorio fissata per l’11 dicembre 1997, la reiezione della stessa ad opera del primo giudice non configura una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente ritenuto che l’art 136 cpv. 1 CPC permette alla parte di chiedere tempestivamente il rinvio dell’udienza unicamente se impedita per motivi gravi, motivi che egli non ha sostanziato non bastando il generico riferimento a impegni professionali;
che il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 29 dicembre 1997 di __________ è nullo.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Maggia
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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